Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31 ottobre 2025 il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2159 del 27 ottobre 2025, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284, per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l’informativa delle imprese di investimento.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284, sul quadro normativo per le segnalazioni prudenziali delle imprese di investimento: l’art. 5, relativo al formato e alla frequenza della segnalazione da parte delle imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse, fa riferimento al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451; tuttavia, il quadro di riferimento per le segnalazioni di cui a tale ultimo regolamento è stato rivisto alla luce delle modifiche che il Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR 3) ha introdotto nel CRR.
Conseguentemente, tale regolamento è stato abrogato ed è stato sostituito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117.
Affinché le imprese di investimento dispongano di tempo sufficiente per adeguare il proprio sistema interno e conformarsi agli obblighi di segnalazione rivisti, viene dunque stabilita una deroga che posticipi la data d’invio relativa al primo obbligo di segnalazione trimestrale a dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Inoltre, poiché si è reso necessario rispecchiare alcuni degli elementi della revisione introdotta dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 negli obblighi di segnalazione applicabili alle imprese di investimento, le segnalazioni riguardanti i rischi di controparte e di aggiustamento della valutazione del credito saranno le stesse per le imprese di investimento che scelgono di applicare le pertinenti disposizioni del CRR e per gli enti creditizi.
Invece, le segnalazioni riguardanti i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, in particolare il fattore K “rischio di posizione netta” (K-NPR), saranno diverse tra enti creditizi e imprese di investimento, alla luce delle modifiche apportate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 per gli enti creditizi, come l’introduzione di fattori moltiplicativi e altri aggiustamenti di minore entità.
Le imprese di investimento dovranno quindi applicare e riferire circa i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui alla parte tre, titolo IV, del CRR, nella versione in vigore al 26 giugno 2019, precedentemente alle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2019/876.
Al fine di assicurare la coerenza tra il quadro di riferimento per le segnalazioni degli enti creditizi e quello delle imprese di investimento, ove si applichi loro il medesimo quadro normativo e di prevedere norme specifiche ove invece si applichi loro un quadro normativo diverso, viene altresì modificato l’art. 5 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284.


