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Deducibile la svalutazione delle quote SICAV

22 Ottobre 2025

Fabio Povegliano, Avvocato Praticante del Foro di Treviso

Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 222/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la svalutazione delle quote di partecipazione nelle SICAV, iscritte nell’attivo circolante di una società, può essere dedotta ai sensi dell’artt. 94, co. 4 e 92, co. 5 del TUIR, stante l’assimilazione a titoli in serie o di massa.

La società istante, detentrice di quote di partecipazione in una SICAV estera non quotata in un mercato regolamentato, chiedeva chiarimenti in ordine alla corretta qualificazione fiscale delle medesime (quali titoli in serie o di massa ovvero quali titoli aventi natura partecipativa) e sulla possibilità di dedurne la svalutazione.

L’Amministrazione Finanziaria ha ricordato che, con la Circolare n. 33/E del 2011, aveva già ritenuto applicabile alle SICAV il regime tributario previsto per gli OICR e che, le C.M. n. 165/E del 1998 e n. 207/E del 1999, avevano già precisato che i fondi comuni d’investimento rappresentano uno strumento finanziario distinto dalle partecipazioni assimilandole ai titoli in serie o di massa

È stato inoltre evidenziato come tale assimilazione fosse stata confermata anche dalla Circolare n. 34/E del 2004, con cui era stata esclusa l’applicabilità alle SICAV del regime di partecipation exemption proprio in quanto equiparate ai fini del trattamento tributario ai Fondi comuni d’investimento”.

Per tali ragioni, è stata ritenuta applicabile la deducibilità della svalutazione prevista dagli artt. 94, co. 4 e 92, co. 5 del TUIR anche alle quote di partecipazione delle SICAV iscritte nell’attivo circolante.  

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