EBA ed ESMA hanno pubblicato un parere tecnico congiunto in risposta alla richiesta di parere della Commissione europea sul Regolamento relativo alle imprese di investimento (2019/2033/UE – IFR) e sulla Direttiva relativa alle imprese di investimento (2019/2034/UE – IFD), in cui propongono di limitare le modifiche significative al quadro normativo, che si è dimostrato adeguato allo scopo, come confermato dal feedback delle parti interessate durante la consultazione congiunta.
La relazione è stata elaborata in risposta alla “richiesta di consulenza a EBA e ESMA ai fini delle relazioni sui requisiti prudenziali applicabili alle imprese di investimento“, pubblicata il 1° febbraio 2023, che chiedeva di trattare, tra l’altro, i settori della classificazione delle imprese di investimento, l’interazione con il CRR/CRD e la garanzia di adeguatezza futura del regime IFR/IFD.
Le raccomandazioni alla Commissione, in particolare, mirano a:
- migliorare la proporzionalità e il funzionamento del quadro prudenziale
- migliorare la capacità del quadro di contribuire a garantire condizioni di parità tra le imprese di investimento e tra queste ultime e gli istituti finanziari che svolgono attività simili.
La relazione congiunta:
- evidenzia i settori in cui sarebbe utile un maggiore o minore allineamento con il quadro bancario
- individua la necessità di migliorare le definizioni, le metodologie di calcolo e il monitoraggio delle soglie per le imprese di investimento
- sottolinea l’importanza di armonizzare l’ambito di applicazione del calcolo per garantire un’applicazione coerente del quadro normativo
- affronta il tema dell’adeguatezza dei requisiti patrimoniali, delle implicazioni del pacchetto bancario e del consolidamento prudenziale dei gruppi di imprese di investimento
- affronta gli aspetti relativi alla remunerazione
- esamina le interazioni tra il quadro normativo IFR/IFD e altre normative, in particolare il Regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCAR), gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e le Direttive sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFM).