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Sull’importo minimo dell’assicurazione professionale per i PSP

15 Ottobre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

EBA, con Q&A 2025/7317, si è pronunciata sull’applicabilità di alcuni punti delle linee guida EBA relative ai criteri per stabilire l’importo minimo dell’assicurazione di responsabilità civile professionale dei PSP, e ciò sia al momento della domanda di autorizzazione per fornire servizi di pagamento, sia durante lo svolgimento dell’attività stessa, ovvero nei successivi 12 mesi.

L’art. 5, par. 2 e 3, della Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2) stabilisce che gli Stati membri impongono alle imprese che richiedono l’autorizzazione a prestare i servizi di pagamento, come condizione per il rilascio dell’autorizzazione, di stipulare un’assicurazione di responsabilità civile professionale.

EBA ha pubblicato il 7 luglio 2017, conformemente al mandato ricevuto dall’art. 5, par. 4 della PSD2, delle linee guida sui criteri per stabilire l‘importo minimo dell’assicurazione di responsabilità civile professionale o di altra garanzia comparabile (EBA/GL/2017/08).

Ai fini del calcolo dell’importo minimo dell’assicurazione professionale per i PSP, in base alle linee guida:

  • l’impresa dovrebbe utilizzare i dati relativi ai 12 mesi precedenti
  • per le imprese che non hanno offerto servizi in nessun momento nei 12 mesi precedenti, le autorità competenti dovrebbero utilizzare i dati previsti dall’impresa ai fini della sua domanda di autorizzazione (dati previsionali)
  • se l’impresa non fornisce alcuna previsione relativa ai dati, o se l’importo risultante dall’applicazione del numero previsto di dati è inferiore a 50 000, le autorità competenti dovrebbero fissare a 50 000 il valore dell’indicatore nella formula.

EBA ha inoltre sviluppato uno strumento Excel per il calcolo dell’importo monetario minimo dell’assicurazione di responsabilità civile professionale.

Nel caso rappresentato dalla questione posta a EBA, l’impresa ha presentato domanda di autorizzazione per fornire servizi di pagamento di cui al punto 7 dell’allegato I della PSD2, con previsioni piuttosto modeste, quindi l’importo minimo dell’assicurazione di responsabilità civile professionale per il primo anno è calcolato in 150 000 EUR (in base ai punti 5.4, 5.7 e 7.4 della linea guida EBA/GL/2017/08).

L’impresa ottiene l’autorizzazione, avvia l’attività, ma i volumi sono molto ridotti; alla data della revisione successiva, dopo un anno, l’impresa ha fornito servizi per un importo pari a:

  • numero di operazioni di pagamento avviate nei 12 mesi precedenti 15 unità
  • valore delle operazioni di pagamento avviate 100 euro.

Poiché le linee guida non indicano esplicitamente che €. 50 000 per indicatore è l’importo minimo anche dopo la procedura di autorizzazione, l‘importo totale rivisto dell’importo monetario minimo dell’assicurazione di responsabilità civile professionale per l’anno successivo per tale impresa è di 46 euro (in base ai punti 5.2, 5.5 e 7.1 della linea guida EBA/GL/2017/08); lo strumento Excel di EBA calcola 40 EUR.

EBA chiarisce che le Linee guida di cui ai punti 5.4, 5.7, 5.10 e 7.4, per stabilire l’importo minimo dell’assicurazione di responsabilità civile professionale o di altra garanzia comparabile ai sensi dell’art. 5, par. 4, della PSD2, si riferiscono solo ai casi in cui un’impresa non ha offerto servizi in nessun momento nei 12 mesi precedenti e non ha fornito alcuna previsione per tale periodo.

Ciò include i casi in cui l’impresa ha presentato domanda di autorizzazione o è stata appena autorizzata, ma non ha fornito servizi per più di 12 mesi.

Se un’impresa, pertanto, ha offerto servizi nei 12 mesi precedenti, le linee guida 5.4, 5.7, 5.10 e 7.4 non si applicano.

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