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Donazione beni immobili: i terzi acquirenti non dovranno più restituirli agli eredi

10 Ottobre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Il Senato, nella seduta dell’8 ottobre 2025, ha approvato il disegno di legge S.1184 (il c.d. DDL semplificazioni), contenente, fra le altre misure previste, la revisione della disciplina dell’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti di beni immobili oggetto di donazione.

In base alla disciplina attuale del Codice civile (artt. 560 e ss. C.c.) alla morte del donante, il valore dei beni donati viene riunito fittiziamente al valore dei beni ereditari, per stabilire se gli eredi legittimi abbiano visto negato o leso il proprio diritto alla quota ereditaria di legittima: in tal caso, hanno il diritto di recuperare i beni immobili oggetto di donazione (o il loro valore) non solo nei confronti del donatario, ma anche nei confronti di chi li abbia acquistati dal beneficiario della donazione (esercitando l’azione di restituzione).

Le modifiche poste in essere dall’art. 15 del DDL semplificazioni mirano a restituire sicurezza ai diritti dei terzi acquirenti dei beni oggetto di donazione, eliminando il diritto di ottenere da loro la restituzione dei beni immobili o il pagamento dell’equivalente in denaro.

In sostanza, la norma sblocca il mercato dei beni provenienti da donazione, oggi in larga parte bloccato, per i timori degli acquirenti di essere destinatari di azioni da parte degli eredi legittimi.

Per effetto del diverso regime introdotto, quindi, il terzo che abbia acquistato il bene non è più tenuto a restituirlo, mentre a tutela degli eredi eventualmente lesi è previsto l’obbligo del donatario e, in via sussidiaria, del terzo acquirente a titolo gratuito, di compensare in denaro il legittimario pretermesso, nei limiti del vantaggio conseguito e in caso di insolvenza del donatario.

In tal modo, inoltre, tali beni potrebbero essere costituiti in garanzia, tipicamente con accensione di ipoteca, così semplificando l’accesso al credito.

Con la disposizione in esame si prevede quindi che i legittimari medesimi non possano richiedere agli aventi causa la restituzione del bene donato, bensì che essi siano titolari esclusivamente nei confronti del donatario di un diritto di credito, commisurato al valore del bene donato.

Conseguentemente:

  • si modifica la disciplina di cui all’art. 561 C.c. in materia di pesi e ipoteche costituite dal donatario, prevedendo l’efficacia degli stessi e il conseguente diritto di credito del legittimario commisurato al minor valore del bene
  • si modificano gli artt. 2652 e 2690 C.c., eliminando dal n. 8) dell’art. 2652 C.c. la regola che prevede la trascrizione della domanda di riduzione delle donazioni e collocandola nell’art. 2652, n. 1), C.c., con conseguente assoggettamento della trascrizione della domanda di riduzione delle donazioni al regime di opponibilità ivi previsto
  • quanto alla disciplina transitoria, si prevede, in particolare:
    • che gli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 C.c., come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della proposta di legge
    • alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e l’azione di restituzione degli immobili può essere proposta anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione, o se quest’ultima è notificata e trascritta entro 6 mesi dall’entrata in vigore della proposta di legge, oppure a condizione che i legittimari, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione
    • si specifica che ai fini di cui al secondo periodo restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell’art. 563, c. 4 C.c. nel testo previgente
    • in mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell’atto di opposizione previsto dal terzo periodo entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge, gli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 C.c. modificati si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore all’entrata in vigore della legge, decorsi 6 mesi dalla sua entrata in vigore.

L’esame del provvedimento passa ora alla Camera, per la definitiva approvazione.

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