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Giurisprudenza

Cessione di crediti in blocco e onere della prova del cessionario

6 Ottobre 2025

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Cassazione Civile, Sez. I, 25 agosto 2025, nn. 23834 e 23849 – Pres. L. Abete, Rel. C. Crolla

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23834 del 25 agosto 2025 (Pres. L. Abete, Rel. C. Crolla), si è pronunciata su un caso di cessione di crediti in blocco, che, in partciolare, vedeva il cessionario di un credito bancario opporsi al decreto di esecutività dello stato passivo di un fallimento che escludeva la sua pretesa, in quanto, secondo il Tribunale, non era stata fornita la prova della titolarità del credito stesso.

Più precisamente, il Tribunale aveva rilevato che, nell’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 t.u.b., non risultavano indicati i crediti ceduti e che, per l’individuazione degli stessi, si rimandava al sito internet del cessionario: qui non figurava il credito controverso

Il cessionario ricorreva in Cassazione avverso il decreto lamentando che il debitore, a fronte di un dubbio sulla effettiva cessione del credito, si sarebbe dovuto attivare, ai sensi dell’art. 1189 c.c., interpellando il creditore cedente o proponendo un’azione di accertamento per la individuazione del soggetto legittimato a ricevere la prestazione.

In difetto, avrebbe dovuto eseguire il pagamento al creditore apparente.

La Corte respinge il motivo in quanto manifestamente infondato, affermando che «chi subisce l’azione di adempimento di una obbligazione non è tenuto ad individuare il proprio creditore, piuttosto è chi agisce in giudizio che deve fornire la prova della titolarità del credito».

E tale principio, sempre in tema di onere della prova del cessionario in un’altra cessione di crediti in blocco, è stato ribadito anche dalla successiva ordinanza n. 23849, pronunciata dalla Corte lo stesso giorno di quella in esame e relativa ad un caso analogo.

Nel proprio ricorso, il cessionario lamentava altresì che il Tribunale non aveva considerato che esso era in possesso della documentazione avente ad oggetto il credito in contestazione, e ciò, a detta del ricorrente, poteva dipendere solo dall’aver ricevuto la consegna dalla cedente della documentazione comprovante il credito.

La Corte ha ritenuto anche tale motivo infondato in quanto «il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l’esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l’effettiva titolarità del diritto».

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