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Flash News

Sulla restituzione dell’IVA in fattura non dovuta

6 Ottobre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 50 del 03 ottobre 2025, ha fornito chiarimenti in merito alla restituzione dell’IVA applicata a cessioni di beni e prestazioni di servizi nei casi in cui l’imposta non era dovuta, e tale circostanza sia stata accertata in via definitiva dall’amministrazione finanziaria.

L’esempio riportato dall’Agenzia è quello del caso in cui il rapporto contrattuale instaurato tra le parti venga riqualificato da contratto d’appalto di servizi a contratto di somministrazione di lavoro e quindi recuperata l’IVA inizialmente esposta in fattura.

La norma di riferimento, in ordine alla quale l’Agenzia fornisce chiarimenti, è l’art. 30-ter D.P.R. 633/1972 (ovvero il c.d. decreto IVA), che, disciplinando il rimborso dell’IVA, nel rispetto della neutralità dell’imposta, garantisce al cedente/prestatore la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta inizialmente versata all’Erario: tale possibilità, naturalmente, è subordinata all’avvenuta restituzione al cessionario/committente dell’imposta indebitamente addebitata in fattura, imposta che lo stesso cessionario/committente deve aver restituito all’Erario a seguito di un accertamento definitivo.

L’Agenzia specifica che:

  • in base al comma 2 dell’art. 30-ter, in caso di imposta non dovuta la domanda può essere presentata dal cedente o prestatore entro 2 anni dalla restituzione al cessionario o al committente, dell’importo pagato a titolo di rivalsa, imposta che lo stesso cessionario/committente deve aver restituito all’Erario a seguito di un accertamento definitivo
  • il comma 3 precisa che la restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale

Pertanto, se, a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate il rapporto contrattuale tra le parti venga riqualificato e conseguentemente escluso il diritto alla detrazione dell’IVA collegata alle prestazioni afferenti al contratto, per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, non essendo configurabile una prestazione dell’appaltatore imponibile ai fini IVA, non potrà darsi luogo ad alcuna restituzione dell’imposta.

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