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Sull’utilizzo di riserve da rivalutazione in sospensione d’imposta

17 Settembre 2025

Dott. Bruno Chiaravalle, praticante avvocato del foro di Milano

Di cosa si parla in questo articolo

Con la risposta a interpello 219 del 20 agosto 2025, l’Agenzia delle entrate si è pronunciata in merito al corretto trattamento fiscale applicabile all’utilizzo di riserve da rivalutazione in sospensione d’imposta per la copertura di perdite di bilancio riportate a nuovo

Nel caso di specie, a seguito di scissione parziale erano state trasferite alla società istante, ALFA S.r.l., due partecipazioni, di cui una totalitaria nel capitale della società EPSION S.r.l., ed una pari al 99,9% nel capitale della società di diritto rumeno Zeta S.a.

L’stante ha iscritto nel suo patrimonio netto, ai sensi dell’art. 173 commi 4 e 9 del TUIR, il capitale sociale, un avanzo di fusione con natura di riserva di capitale e un saldo attivo derivante dalla rivalutazione effettuata dalla società scissa.

La rivalutazione, ai sensi dell’art. 15 del D.L. 185/2008 era in sospensione d’imposta moderata, quindi assoggettabile a tassazione solo in caso di distribuzione.

Le partecipazioni ricevute dall’istante, inizialmente valutate con il criterio del costo, erano state oggetto di diverse svalutazioni per perdita durevole di valore.

In seguito, le stesse sono state valutate con il metodo del patrimonio netto; in applicazione dell’OIC 29, l’adozione retroattiva di tale criterio ha portato alla compromissione del patrimonio netto dell’istante, rendendosi necessaria la copertura delle perdite riportate a nuovo.

L’interpello dell’istante ha avuto pertanto ad oggetto la possibilità di utilizzare le riserve da rivalutazione a copertura delle perdite stesse, senza decadere dal regime di sospensione d’imposta. 

L’agenzia ha condiviso la soluzione prospettata dall’istante; infatti, la eventuale decadenza dal regime della sospensione d’imposta dipende dalla distribuzione ai soci o dalla devoluzione all’esterno dell’impresa della riserva derivante dal saldo attivo da rivalutazione.

L’utilizzo del saldo attivo a copertura delle perdite, pertanto, ha una finalità esclusivamente interna, e non rappresenta un fenomeno rilevante dal punto di vista impositivo in quanto non consegue da ciò alcun effetto distributivo, nemmeno indiretto, nei confronti dei soci; inoltre, non si rende necessaria la ricostituzione della riserva purché l’assemblea straordinaria ne deliberi la riduzione.

L’Agenzia delle Entrate, dunque, si dimostra coerente all’indirizzo espresso con la circolare n. 6/E del 1° marzo 2022, seppur in relazione ad altro regime di rivalutazione, in cui aveva chiarito come soltanto gli utilizzi della riserva che portano, anche indirettamente, all’attribuzione della stessa ai soci debbano essere considerati fiscalmente rilevanti.

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