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Giurisprudenza

Sulla misura cautelare del divieto di escussione della garanzia MCC

12 Settembre 2025

Tribunale di Vicenza, 23 luglio 2025 – G.D. Dott. Limitone

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Vicenza, con provvedimento del 23 luglio 2025, si è pronunciato in ordine alla concessione di una misura cautelare atipica, nell’ambito di una procedura di composizione negoziata, consistente nel divieto temporaneo alla banca creditrice di escussione di una garanzia MCC (Mediocredito Centrale), concessa a beneficio della società ricorrente a garanzia dei finanziamenti accordati.

Il Tribunale, in particolare, ritiene preliminarmente che la sospensione di qualsiasi pagamento sia configurabile come misura cautelare atipica, la cui causa vada considerata meritevole di tutela (analogamente a quanto disposto dall’art. 1322 C.c.), se ed in quanto possa concretamente condurre al risanamento, rendendo temporaneamente disponibile la liquidità necessaria allo scopo, senza pregiudizio futuro per i creditori interessati dalla misura.

Pertanto, ove si escludesse la concedibilità della misura cautelare della sospensione dei pagamenti (a qualunque creditore), verrebbe svuotata di concreta possibilità di successo la stessa composizione negoziata: non sempre la liquidità necessaria al tentativo di risanamento può essere messa a disposizione nel breve periodo da eventuali finanziatori, ma spesso si tratta di liquidità propria dell’impresa, destinata temporaneamente al fine previsto della CNC.

Allo stesso modo, e per le stesse finalità di successo della CNC, conclude il Tribunale, va concessa la misura richiesta, tesa ad impedire temporaneamente l’escussione, da parte della banca creditrice garantita, di una qualunque garanzia, compresa quindi quella pubblica di MCC, in quanto evita:

  • da un lato, l’alterazione dello status quo tra i creditori (avvantaggiando gli escutenti, e demotivandoli rispetto all’esito della CNC)
  • dall’altro lato, il definitivo consolidamento del super privilegio di MCC, che potrebbero perciò pregiudicare le trattative in corso.
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