Con l’ordinanza n. 20615 del 22 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di decadenza dal piano di rateazione concordato con l’Amministrazione finanziaria per mancato pagamento di una rata, la cartella di pagamento può essere validamente notificata entro il termine triennale previsto dall’art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602 del 1973, se riferita a una fattispecie anteriore alle modifiche introdotte nel 2015.
Nel caso deciso, la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva ritenuto tempestiva la notifica della cartella impugnata, osservando che il termine biennale previsto dall’art. 3-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 462 del 1997 non avesse carattere perentorio, stante l’assenza di una previsione espressa di decadenza, e che quindi dovesse applicarsi il termine triennale stabilito dall’art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973.
Il Giudice di legittimità, chiamato ad esprimersi sulla violazione o falsa applicazione dell’art. 25, co. 1, lett. a) del D.P.R. n. 602/1973 lamentata dai contribuenti, ha ritenuto corretta la sentenza della C.T.R. nella misura in cui, non dispiegando efficacia retroattiva le modifiche apportate all’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 dal D. Lgs. n. 159/2015 e non contenendo l’art. 3-bis, co. 5 del D. Lgs. n. 462/1997 un’espressa previsione di decadenza, ha applicato il termine perentorio prescritto dall’art. 25, co. 1, lett. a) del D.P.R. n. 602/1973 ratione temporis vigente “stante il carattere generale di detta previsione”.
La Corte di Cassazione ha, dunque, affermato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione delle imposte, la notificazione delle cartelle di pagamento, conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dai commi 4 e 4-bis dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1992, nella formulazione “ratione temporis” vigente, deve essere eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo, come previsto dall’art. 25, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile nella versione “ratione temporis” vigente, dovendosi attribuire al termine fissato dal comma 5 dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997 efficacia meramente esortativa”.