La Corte di Cassazione Civile, con sentenza n. 23705 del 22 agosto 2025 (Pres. Crucitti, Rel. Sali), si è espressa sulla legittimazione all’impugnazione dell’avviso di accertamento, dell’amministratore di una cooperativa, cessato dall’incarico e mero destinatario della notifica dell’atto stesso.
Questo il principio di diritto espresso:
La persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo, il quale non rechi nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto.
Preliminarmente, la Corte precisa che la legittimazione processuale ad impugnare un atto impositivo emesso nei confronti di una persona giuridica integri questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto di natura evidentemente preliminare ad ogni ulteriore statuizione che attinga il merito della lite.
Secondo il giudice di primo grado, nel caso di specie, il ricorrente sarebbe stato legittimato a far valere la dedotta nullità della notifica, per essere all’epoca già cessata la sua qualità di legale rappresentante; anche il giudice di secondo grado ha ritenuto che l’appellato avesse interesse a ricorrere in proprio, perché nell’atto di appello si deduceva per la prima volta una sua precisa responsabilità, il quale, secondo l’Ufficio, avrebbe continuato a ricoprire di fatto la carica di amministratore anche dopo il formale trasferimento della cooperativa all’estero.
La C.T.R. confermava pertanto la legittimazione processuale dell’appellato ad impugnare “in proprio” l’avviso di accertamento emesso nei confronti della cooperativa, in quanto “atto potenzialmente pregiudizievole della propria sfera giuridica”.
Per la Cassazione, tuttavia, è necessario considerare preliminarmente che l’atto impositivo era diretto esclusivamente alla società cooperativa: e la necessaria conseguenza di tale premessa è che la legittimazione all’impugnazione dell’avviso di accertamento intestato alla società spettava a quest’ultima.
Il ricorso introduttivo è stato proposto, nel caso di specie, dal supposto amministratore e legale rappresentante, ma non per conto e nell’interesse della società cooperativa, ma in qualità di mero destinatario della notifica di un atto impositivo, avendo impostato preliminarmente le sue difese proprio sull’assenza del relativo potere di rappresentanza della società, circostanza che avrebbe dovuto condurre in tesi all’annullamento dell’avviso di accertamento.
In sostanza, il ricorso è stato proposto in nome proprio, impugnando un atto impositivo che era diretto nei confronti di un diverso soggetto giuridico (la società cooperativa) e che non lo attingeva direttamente, non contenendo pretese impositive o sanzionatorie nei suoi confronti, con conseguente difetto di legittimazione attiva ed inammissibilità dello stesso ricorso.
Infatti, l’interesse del supposto amministratore ad impugnare in proprio l’avviso d’accertamento emesso nei confronti della società, non può individuarsi dall’esposizione dell’amministratore a responsabilità o sanzioni per violazioni imputabili alla società amministrata.
Tali ipotesi di responsabilità trovano la loro fonte immediata nella violazione di obblighi inerenti alla carica rivestita, e andrebbero accertati dall’Ufficio, in presenza dei relativi presupposti, con specifico e diverso atto, avverso il quale l’amministratore potrà quindi svolgere le proprie difese, come quella relativa all’insussistenza di tale qualità.