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Abusi di mercato con cripto-attività: come individuarli e segnalarli

20 Agosto 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie L, del 20 agosto 2025, il Regolamento delegato (UE) 2025/885 del 29 aprile 2025, che integra il MICAR con le norme tecniche di regolamentazione sulle procedure per individuare e segnalare gli abusi di mercato  tramite ordini in cripto-attività, i modelli da utilizzare per le segnalazioni e le procedure di coordinamento tra le Autorità competenti per individuare e sanzionare gli abusi di mercato transfrontalieri.

In base all’art. 92, del MICAR (Regolamento 2023/1114/UE), infatti, chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività, deve predisporre di dispositivi, sistemi e procedure efficaci per prevenire e individuare gli abusi di mercato.

Tale soggetto deve inoltre comunicare senza indugio all’autorità competente dello Stato membro in cui è registrata qualsiasi ragionevole sospetto in merito a un ordine o a un’operazione, qualora vi possano essere circostanze che indichino che un abuso di mercato sia stato commesso, sia in atto o possa essere commesso.

ESMA ha quindi elaborato progetti di norme tecniche di regolamentazione, adottati dalla Commissione UE con il presente Regolamento delegato, con cui ha specificato:

  • i dispositivi, i sistemi e le procedure adeguati per la la prevenzione, il monitoraggio ed il rilevamento degli abusi di mercato
  • il modello che le persone da utilizzare per le segnalazione di ordini o operazioni sospetti in ordine a presunti abusi di mercato
  • le procedure di coordinamento tra le autorità competenti pertinenti per individuare e sanzionare gli abusi di mercato transfrontalieri.

Preliminarmente, il regolamento delegato fornisce la definizione di “segnalazione di ordini e operazioni sospetti” (STOR), da intendersi quelle segnalazioni di ordini o di operazioni sospette – compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi – e di altri aspetti del funzionamento della DLT (tecnologia a registro distribuito) sospetti, qualora vi possano essere circostanze che indichino che un abuso di mercato sia stato commesso, sia in atto o possa essere commesso.

Per “ordine“, inoltre, in base alla definizione fornita dal Regolamento, deve ritenersi ogni singolo ordine, compresa ogni singola quotazione, sia esso volto:

  • alla prima presentazione di un ordine (quale ne sia la tipologia)
  • alla modifica
  • all’aggiornamento 
  • alla cancellazione di un ordine.
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