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Giurisprudenza

Composizione negoziata dei fondi comuni di investimento

4 Agosto 2025

Segnalata da: Sido Bonfatti, Professore Ordinario di Diritto della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

Tribunale di Milano, 16 luglio 2025 – Giudice Dott.ssa Rosa Grippo

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’ordinanza depositata in data 16 luglio 2025 il Tribunale di Milano ha confermato le “misure protettive” conseguenti alla pubblicazione nel Registro delle Imprese dell’avvio di una procedura di Composizione Negoziata per la soluzione della Crisi d’Impresa, avviata da una Società di Gestione del Risparmio per fronteggiare una situazione di “crisi” che ha investito un Fondo Comune di Investimento immobiliare gestito dalla stessa.

Il Tribunale, richiamati i precedenti con i quali era stata dichiarato ammissibile il ricorso all’istituto dell’Accordo di Ristrutturazione da parte di una SGR nell’interesse di un Fondo Comune di Investimento dalla stessa gestito, afferma che ad analoga conclusione si può pervenire per la Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa, in quanto istituto non riconducibile alla categoria delle “procedure concorsuali” (come non lo era l’Accordo di Ristrutturazione nel momento della pronuncia dei precedenti richiamati).

In sintesi, il Tribunale afferma che “il Fondo, quando si trova in uno stato di crisi che non presenta però i requisiti di cui all’art. 57, co. 6-bis TUF (ossia le attività immobiliari del Fondo non consentono più di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistono ragionevoli prospettive che tale situazione di squilibrio possa essere superata, inoltre sussiste e risulta fondato il pericolo di pregiudizio per i creditori) ben può accedere, tramite la SGR che lo rappresenta e gestisce, alla Composizione Negoziata della crisi per poter risanare tempestivamente e virtuosamente il proprio indebitamento”.

Ciò affermato, il Tribunale precisa che “conseguentemente ben può il tribunale confermare le misure protettive qualora ne ricorrano i presupposti e garantire quindi la tutela del patrimonio durante il periodo necessario allo svolgimento delle trattative”.

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