La BCE ha pubblicato una guida che definisce l’approccio della Banca Centrale Europea (BCE) sull’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal quadro legislativo dell’Unione Europea, ovvero nel CRR e nella CRD, sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
La Guida è stata pubblicata per la prima volta nel 2016, ed è stata rivista e aggiornata nel 2022 per riflettere le modifiche al CRR e alla CRD introdotte dal Regolamento (UE) 2019/876 e dalla Direttiva (UE) 2019/878, ed è volta a garantire coerenza, efficacia e trasparenza in merito alle politiche di vigilanza che saranno applicate nei processi di vigilanza nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU), per quanto riguarda gli enti creditizi significativi.
In particolare, mira ad assistere i Gruppi di vigilanza congiunti nello svolgimento dei loro compiti, in relazione ai principi che la BCE intende seguire nella vigilanza sugli enti creditizi significativi.
Il Regolamento (UE) 2019/876 e il Regolamento Delegato (UE) 2018/1620 introducono una serie di opzioni e discrezionalità nel CRR che possono essere esercitate in circostanze eccezionali o a supporto della politica monetaria, tra cui:
- per quanto riguarda il requisito del coefficiente di copertura della liquidità (LCR), la deroga per determinate operazioni al meccanismo di liquidazione previsto dall’art. 17, par. 4, del Regolamento Delegato (UE) 2015/61
- per quanto riguarda il requisito del coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR), la deroga all’impatto di determinati contratti derivati previsto dall’art. 428 quinquies, par. 6, del CRR e al trattamento preferenziale delle attività associate a determinate operazioni temporanee non standard condotte dalle banche centrali previsto dagli artt. 428 septies, par. 7, e 428 quaterquadragies, par. 7, del CRR
- per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, la deroga per escludere determinate esposizioni verso banche centrali dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria prevista dall’articolo 429 bis, par. 5 del CRR.
La BCE, in qualità di autorità competente, eserciterà tali opzioni e discrezionalità in circostanze eccezionali e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative pertinenti, in consultazione con la banca centrale competente o previa approvazione della stessa, a seconda dei casi.
Le scelte strategiche illustrate nella Guida mirano a conseguire gli obiettivi dell’MVU, ovvero garantire che la politica dell’Unione in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi sia attuata in modo coerente ed efficace, che il corpus unico di norme per i servizi finanziari sia applicato allo stesso modo agli enti creditizi in tutti gli Stati membri interessati e che tali enti creditizi siano soggetti a una vigilanza della massima qualità.
In tale contesto, le scelte di policy tengono conto non solo delle caratteristiche specifiche dei singoli enti creditizi, ma anche di quelle dei loro modelli di business, nonché di indicatori relativi ai territori degli Stati membri partecipanti.
Inoltre, la valutazione che la BCE effettuerà nei singoli casi rispetterà le specificità e le caratteristiche peculiari degli enti creditizi significativi e dei diversi mercati.
Le linee guida incluse in ciascuna scelta di policy definiscono l’approccio che la BCE deve seguire nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza; tuttavia, qualora, in casi specifici, sussistano fattori che giustifichino una deroga alle linee guida, la BCE ha il potere di adottare una decisione che si discosti dalla politica generale stabilita nella guida stessa, a condizione che la decisione sia motivata in modo chiaro e sufficiente.
La BCE si riserva il diritto di rivedere gli orientamenti di politica economica definiti nel presente documento, per tenere conto di modifiche alle disposizioni legislative o di circostanze specifiche, nonché dell’adozione di specifici atti delegati che possano disciplinare una specifica questione di politica economica in modo diverso.