ESMA, con Q&A n. 2608/2025, ha risposto ad un quesito in ambito MICAR, chiarendo se il Regolamento consente ai fornitori di servizi relativi alle criptovalute (CASP) di utilizzare le criptovalute dei clienti quale garanzia di prefinanziamento (pre-funding) degli ordini dei clienti stessi.
ESMA specifica preliminarmente che il pre-funding delle transazioni dei clienti, utilizzando le criptovalute dei clienti, si qualifica come sub-custodia delle criptovalute dei clienti.
Pertanto, i CASP che “prefinanziano” a garanzia le transazioni dei clienti con le criptovalute degli stessi devono rispettare i requisiti di cui agli artt. 70 (Custodia delle criptovalute e dei fondi dei clienti) e 75 (Fornitura di custodia e amministrazione delle criptovalute per conto dei clienti) del MICAR.
In conformità all’art. 75, par. 9) del MICAR, il pre-funding delle transazioni dei clienti, utilizzando le criptovalute degli stessi, può quindi essere effettuato solo se il terzo che detiene le criptovalute dei clienti è un CASP autorizzato ai sensi dell’art. 59 del MICAR, e sei clienti sono stati previamente informati.
Conseguentemente, ove le criptovalute dei clienti vengano inviate a una terza parte, per il regolamento di una transazione già eseguita, allo scopo specifico di regolare un ordine specifico, ciò non deve essere considerato come sub-custodia.