Il MEF ha posto in consultazione sino al 4 settembre 2025 lo schema di decreto legislativo per il recepimento della Direttiva (UE) 2023/2225 (CCD 2), relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 2008/48/CE, in attuazione dell’art. 4 della L. 91/2025, n. 91 (Legge di delegazione europea 2024).
In estrema sintesi, il MEF ricorda che la CCD 2 prevede:
- un ampliamento dell’ambito di applicazione rispetto alla CCD, che si applicherà anche alle dilazioni di pagamento concesse dai fornitori di beni o servizi (alle quali sono riconducibili taluni modelli di cd. buy now, pay later), ad eccezione di alcune casistiche caratterizzate da minor rischiosità per il consumatore
- una razionalizzazione dell’informativa da fornire al consumatore, sia nella fase pubblicitaria che in quella precontrattuale
- una più dettagliata disciplina della valutazione del merito creditizio, comprensiva del diritto del consumatore di chiedere e ottenere dal finanziatore l’intervento umano nel caso in cui la valutazione si fondi, anche solo in parte, sull’utilizzo di sistemi di trattamento automatizzato dei propri dati personali
- disposizioni in tema di educazione finanziaria, nonché servizi di consulenza sul debito per i consumatori che abbiano anche solo potenzialmente rappresentato condizioni di fragilità economica
- un affinamento delle misure di tolleranza volte ad affrontare in maniera proattiva il rischio di credito emergente prima dell’avvio di procedimenti esecutivi.
Gli Stati membri dovranno adottare entro il 20/11/2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della CCD 2, da applicarsi a decorrere dal 20/11/2026 (termine dal quale si intende abrogata la precedente CCD); in ogni caso, la CCD continuerà comunque ad applicarsi ai contratti di credito in corso al 20/11/2026, e fino al loro termine, tranne le disposizioni indicate dall’art. 474 della CCD 2, che si applicano a tutti i contratti di credito a durata indeterminata in corso al 20/11/2026.
La legge di delegazione europea 2024 ha fornito i criteri che consentono di recepire le disposizioni della richiamata direttiva e di esercitare le opzioni normative previste dalla CCD 2, e riservate agli Stati membri, tranne per l’opzione sul regime semplificato di cui all’art. 2, par. 8, CCD 2, in quanto l’opzione relativa alla possibilità di prevedere un regime c.d. “proporzionato” per talune forme di credito è stata già esercitata dall’art. 4, c. 1, lett. e) delle legge di delegazione europea.
Di seguito, le principali modifiche alle disposizioni nazionali previste dallo schema di decreto legislativo di recepimento della CCD 2.
Il recepimento della CDD 2 con le modifiche al TUB
Gli interventi normativi di modifica del TUB riguardano principalmente:
- il Titolo VI, Capo II, relativo al credito ai consumatori:
- all’art. 122 TUB, c. 1, sono state aggiunte le lettere i-bis) e i-ter), che, in linea con l’art. 2, par. 2, lett. h) della CCD2, prevedono le ipotesi di dilazioni di pagamento escluse dall’ambito di applicazione del Titolo VI, Capo II del TUB
- si introduce il comma 1-ter all’art. 122: ai fini dell’esenzione di cui alla lett. i-bis) del comma 1, si considera offerta di credito da parte di terzi anche quella in cui la dilazione di pagamento è offerta dal fornitore di beni o prestatore di servizi, sulla base di convenzioni con soggetti terzi autorizzati o abilitati all’erogazione del credito, che prevedano la cessione del credito pro-soluto contestuale o successiva alla dilazione
- l’art. 122 c. 5-bis prevede un regime semplificato (demandando alle disposizioni secondarie di Banca d’Italia la specificazione delle disposizioni nazionali non applicabili) per alcuni contratti di credito ritenute meno rischiose per il consumatore, tra cui:
- contratti di importo inferiore a 200 euro
- contratti in cui il credito è concesso senza interessi e altre spese
- contratti in cui il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile
- si introduce l’art. 127-ter, che estende a tutti i contratti di credito i presidi sull’intervento umano previsti, per il caso in cui la valutazione del merito creditizio sia fondata, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore, in forza di quanto previsto dall’art. 124-bis c. 2-bis – 2-sexies e 3 (di recepimento della disciplina di cui all’art. 18, par. 8-9 CCD 2), anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE nel caso Schufa (C-634/21).
- il Titolo VI-bis in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi:
- nell’art. 128-quater, c. 1 e 1-bis, e nell’art. 128-sexies vengono allineate le definizioni di agente e mediatore a quella di intermediario del credito contenuta nella MCD e nella CCD 2, chiarendo l’esclusione dell’attività di mera presentazione non remunerata
- viene inserito un nuovo comma 1-bis all’art. 128-novies, per declinare chiaramente l’obbligo per agenti e mediatori di segnalazione all’OAM di eventuali violazioni da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono
- all’art. 128-undecies, comma 4, si interviene circa lo scambio di informazioni tra OAM e Autorità competenti ai sensi della CCD2
- si rende maggiormente efficace la disciplina sanzionatoria di cui all’art. 128-duodecies TUB
- il Titolo VIII, Capo V recante la disciplina sanzionatoria, allineando l’elenco delle violazioni alle modifiche introdotte dal recepimento della CCD 2, in coerenza con l’art. 44 CCD 2 e con i criteri fissati dall’art. 4, lett. i), Legge di delegazione europea.
Le modifiche al D. Lgs. 141/2010
Gli interventi si concentrano sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi di cui al Titolo IV del D. Lgs. 141/2010 e danno attuazione, con riferimento ai fornitori di beni e ai prestatori di servizi che concedono credito ai consumatori o ne intermediano l’erogazione in via accessoria rispetto all’attività principale, all’art. 37 CCD 2.
Le modifiche concernono:
- l’art. 12, prevedendo specifiche esenzioni che delimitano il perimetro delle attività riservate di agenzia e mediazione di cui agli artt. 128-quater e 128-sexies TUB e introducendo la lett. b-bis), al fine di esentare dalla riserva di attività di agenzia e di mediazione creditizia i fornitori di servizi di crowdfunding operanti nei confronti delle imprese, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2020/1503
- l’art. 17, comma 4-quater.1, prevedendo la compatibilità tra l’attività di mediazione creditizia e la prestazione di servizi di crowdfunding: i fornitori di servizi di crowdfunding potranno quindi prestare i servizi sia nei confronti delle imprese che dei consumatori
- l’introduzione del nuovo art. 12-bis, sulla registrazione e vigilanza dei fornitori di beni, o prestatori di servizi, che operano come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio, che recepisce l’art. 37 CCD 2, il quale estende l’ambito di applicazione della CCD 2 alle dilazioni di pagamento concesse dai fornitori di beni o servizi; in sostanza, con l’introduzione dell’art. 12-bis:
- si esclude dalla riserva di attività, a favore di agenti e mediatori creditizi, la presentazione/proposta/conclusione, da parte degli esercenti, di contratti di finanziamento, solo per l’acquisto di beni mobili o mobili iscritti in pubblici registri e servizi da essi offerti, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche, gli intermediari finanziari previsti dal Titolo V TUB, o altri soggetti autorizzati o abilitati all’erogazione del credito
- gli esercenti non PMI, avranno l’obbligo – sia che agiscano come creditori che come intermediari del credito – di iscrizione in un registro tenuto dall’OAM
- viene esercitata l’opzione prevista dall’art. 37 par. 3 CCD 2, esentando le microimprese e PMI dall’obbligo di abilitazione/registrazione: resta comunque fermo anche per tali soggetti il regime di vigilanza, poiché il comma 8 dell’art. 12-bis, assicura comunque all’OAM il potere di intervenire, su segnalazione.
Ulteriori interventi
In attuazione della lettera m) dell’art. 4 della Legge di delegazione europea, sono proposti i seguenti ulteriori interventi:
- modifiche all’art. 69 del D. Lgs. 14/2019 (CCII), sulla disciplina delle condizioni soggettive per l’accesso agli accordi di ristrutturazione dei debiti del consumatore
- abrogazione della lett. d), c. 1 art. 144-bis del D. Lgs. 206/2005, sulla cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori
- modifiche all’art. 28 D.L. 1/2012 su “Assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo”, recependo l’art. 14, par. 3 e 5, CCD 2 relativa alla sottoscrizione di polizze assicurative collegate al contratto di credito
- modifiche all’art. 120-quinquies CAP.
La questione delle carte di debito differito/carte di credito di cui all’opzione di cui all’art. 2, par. 5, CCD 2
Lo schema di decreto non prevede disposizioni specifiche, ma rivolge al mercato dei quesiti volti a supportare il legislatore nelle valutazioni circa l’esercizio o meno delle opzioni (v. Allegato II).
Attualmente le carte di debito differito (c.d. charge) sono infatti escluse dall’ambito di applicazione della CCD, rientrando nei contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportando solo spese di entità trascurabile.
La CCD 2, invece, per tali contratti di credito all’art. 2, par. 8, prevede la possibilità per gli Stati di applicare un regime proporzionato, rimettendo quindi loro la scelta tra l’esenzione totale dall’ambito della CCD 2 (confermando lo status quo) o l’applicazione del light regime previsto dall’art. 2, par. 8.
Oggetto delle valutazioni in corso del MEF sono le seguenti circostanze:
- per altri prodotti aventi una funzione economica concorrente (es. buy now pay later) non è consentita un’esenzione totale e trova applicazione il regime proporzionato della CCD 2.
- alla luce del dato letterale dell’art. 2, par. 5, lett. a) CCD 2, un’eventuale esenzione sarebbe possibile solo per quelle carte fornite da enti creditizi o da istituti di pagamento: la CCD 2 sembra quindi non contemplare l’ipotesi delle carte di debito differito, fornite da istituti di moneta elettronica, che quindi ricadrebbero automaticamente nella direttiva, senza possibilità di prevedere esenzioni, con conseguente rischio di differente trattamento tra gli operatori, a fronte del medesimo servizio offerto.