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OICVM: Q&A ESMA su commercializzazione quote transfrontaliera

17 Luglio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

ESMA, con Q&A n. 2575/2025, ha risposto ad un quesito relativamente alle informazioni da comunicare alle Autorità competenti da parte degli OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari), in caso di modifiche alla lettera di notifica di commercializzazione transfrontaliera, come, ad esempio, una modifica alle classi di azioni da commercializzare.

In particolare, viene richiesto se un OICVM debba o meno includere i documenti di cui all’art. 93, par. 2, della Direttiva 2009/65/CE (Direttiva UCITS), quando, ai sensi dell’art. 93, par. 8, della Direttiva 2009/65/CE, comunichi per iscritto alle autorità competenti, sia dello Stato membro di origine dell’OICVM, che degli Stati membri ospitanti, una modifica delle informazioni contenute nella lettera di notifica presentata a norma dell’art. 93, par. 1, della Direttiva 2009/65/CE, o di una modifica relativa alle classi di azioni da commercializzare.

Si ricorda che un OICVM che intenda commercializzare le proprie quote in uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro d’origine, deve trasmettere preventivamente una lettera di notifica alle autorità competenti dello Stato membro di origine.

Ai sensi del par. 2 dell’articolo citato, l’OICVM deve allegare alla lettera di notifica l’ultima versione dei seguenti documenti:

  • il suo regolamento o il suo atto costitutivo, il prospetto e, se del caso, l’ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva
  • le informazioni chiave per gli investitori, di cui all’art. 78.

Per ESMA, i documenti di cui all’art. 93, par. 2, non devono essere inclusi.

L’obbligo degli OICVM di comunicare per iscritto le modifiche alle informazioni già fornite in una lettera di notifica di commercializzazione transfrontaliera, deve essere inteso come riferito esclusivamente alle informazioni aggiornate di cui all’allegato 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/910, rispetto alla notifica precedente.

Le modifiche ai documenti del fondo non dovrebbero essere soggette all’obbligo di comunicazione scritta di cui all’art. 93, par. 8, della Direttiva 2009/65/CE.

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