Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 2295 del 28 febbraio 2025, (Pres. A. Tina, Rel. Rel. D. Persano), si è pronunciato in tema di raggiri effettuati via telefono, e richieste di rimborso dei pagamenti asseritamente “non autorizzati” effettuati dal cliente caduto vittima di tale raggiro.
In particolare, il caso vedeva la cliente di una banca lamentare di essere stata indotta ad effettuare due bonifici a persone sconosciute, in quanto contattata attraverso i canali ufficiali di comunicazione dell’intermediario (SMS e numero telefonico).
La cliente, quindi, agiva per il recupero delle somme indebitamente versate.
L’Arbitro ha rigettato il ricorso, essendo pacifico che le operazioni oggetto del ricorso fossero da considerare “autorizzate” ai fini delle tutele previste dal D. Lgs. n. 11/2010, in quanto eseguite direttamente dalla cliente, la quale, caduta vittima di un raggiro, ha personalmente disposto il pagamento, seguendo le istruzioni impartite dal truffatore.
Il Collegio milanese ha richiamato l’orientamento granitico secondo cui «le operazioni effettuate personalmente dal cliente, seppure sulla base di un consenso viziato dal raggiro subìto dal terzo ignoto, non possono configurarsi come non autorizzate».
Conseguentemente, secondo l’Arbitro, è da ritenere «inapplicabile la disciplina di tutela prevista per le operazioni di pagamento non autorizzate, di cui al d.lgs. n. 11/2010».
Infatti, «la disposizione contenuta nell’art. 5 del d.lgs. 11/2010 in tema di consenso necessario del pagatore, letta congiuntamente ai successivi artt. 9 e 10, presuppone che possa dirsi “autorizzata” l’operazione eseguita personalmente dal cliente ancorché il consenso sia viziato dal dolo del frodatore».
Peraltro, il Collegio precisa altresì che, essendo state le operazioni eseguite personalmente dalla cliente, l’intermediario non poteva che considerare autorizzati i pagamenti effettuati, non avendo alcuna possibilità di accorgersi della truffa.