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Potere impositivo e decadenza verso i coobbligati in solido

14 Luglio 2025

Dott. Bruno Chiaravalle, praticante avvocato del foro di Milano

Cassazione Civile, Sez. V, 17 giugno 2025, n. 16210 – Pres. La Rocca, Rel. Gori

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’ordinanza n. 16210 del 17 giugno 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’operatività, in ambito tributario, dell’art. 1310, c. 1 C.c., previsto in tema di prescrizione, escludendo che trovi attuazione la decadenza di cui all’art. 25 del D.P.R. 602/1973, in caso di notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei coobbligati in solido.

Nel caso di specie, veniva impugnata con ricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, aventi ad oggetto quattro cartelle di pagamento relative all’imposizione di imposte dirette e indirette, per cinque annualità, accertate in capo ad una società in accomandita semplice. 

Il giudice di prime cure aveva dichiarato la nullità degli atti, in quanto notificati oltre il termine di decadenza di cui all’art. 25 del D.P.R. 602/1973 nei confronti del socio accomandatario, solidalmente e illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società.

Il giudice di legittimità ha cassato con rinvio la decisione del giudice di secondo grado, in particolare richiamando l’orientamento di legittimità che esclude la decadenza, nei confronti dell’obbligato in solido, delle obbligazioni portate dall’atto impositivo, in presenza di notifica tempestiva ad uno dei condebitori: la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei coobbligati, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.

La Cassazione, inoltre, valorizza l’assunto dell’ente impositore, secondo cui la notifica effettuata entro i termini di decadenza previsti dall’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 nei confronti della sola società, non pregiudica il potere di ottenere il soddisfacimento della pretesa nei confronti anche dell’accomandatario. 

L’orientamento del giudice di legittimità in merito all’applicabilità dell’art. 1310, c. 1 c.c. in ambito fiscale, dettato in tema di prescrizione, sembrerebbe ormai pacifico in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale tributaria, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie.

Tuttavia, nel corso degli anni non sono mancate pronunce di segno contrario: infatti, la stessa Cassazione con la sentenza n. 29845 del 13 dicembre 2017 aveva censurato l’operatività dell’art. 1310 c. 1 c.c. in tema di decadenza, in primo luogo per la chiarezza del testo normativo riferito solo alla prescrizione, ma anche per la profonda diversità dei due istituti.

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