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Giurisprudenza

“Possesso del reddito” e tassazione di interessi attivi in c/c

9 Luglio 2025

Angelica Chiara Tazzioli, Dottoranda di ricerca in diritto tributario – Università degli Studi di Milano-Bicocca

Cassazione Civile, Sezione V, sentenza 26 maggio 2025, n. 13933 – Pres. Lenoci Rel. Tartaglione

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza n. 13933/2025, la Suprema Corte è intervenuta in tema di tassazione degli interessi attivi su somme di danaro depositate in conti correnti bancari, affermando che la nozione di “possesso del reddito”, in relazione all’art. 44, comma 1, lett. a) TUIR, “si identifica con la disponibilità materiale del capitale e degli interessi e con la possibilità di gestire l’uno e gli altri in nome e per conto proprio”.

La vicenda traeva origine dalla impugnazione di quattro avvisi di accertamento notificati ad una società in house di una Regione, preposta, in forza di specifica convenzione, alla gestione di fondi sui quali confluivano somme stanziate dalla Regione stessa.

L’Ente curava, nello specifico, la fase istruttoria diretta all’erogazione dei contributi, dei finanziamenti agevolati e degli interessi frutto dell’impiego del capitale assegnato.

Nel corso del periodo accertato, la società aveva quindi detratto le ritenute operate dall’istituto di credito (ex art. 26, DPR 600/1973) sugli interessi attivi bancari maturati sulle somme ricevute dalla Regione.

Tra i diversi rilievi sollevati (in tema di tassazione degli interessi attivi), l’Ufficio contestava alla contribuente l’assenza di titolo ai fini della detrazione: la ritenuta, infatti, sarebbe stata operata, a titolo di imposta, e già non di acconto.

Ad avviso dell’Agenzia, difettava, nella specie, il presupposto del possesso del reddito in capo alla società, ovvero la titolarità giuridica del cespite medesimo.

La società, in veste di mandataria senza rappresentanza della Regione, pur godendo della disponibilità dei fondi (dai quali si originava il reddito imponibile), non poteva disporne nel proprio interesse, essendo denaro pubblico, da restituire, a determinate scadenze, alla Regione erogatrice.

In definitiva, secondo l’Agenzia, ai sensi dell’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 917/1986, sui redditi percepiti dagli enti pubblici, questi non assumono la soggettività passiva ai fini IRES, per cui la ritenuta sui detti redditi operata alla fonte è a titolo di imposta, venendo incisi definitivamente dal tributo, in tal modo, gli enti.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di censura prospettato dall’Agenzia delle entrate.

Invero, dopo aver ricostruito la nozione dogmatica di “possesso del reddito” avuto riguardo ai redditi di capitale, il Collegio ha affermato che essa si identifica nella disponibilità delle somme di danaro (e dei relativi interessi), ovverosia nella facoltà di gestirle in nome e per conto proprio

Tale facoltà si riscontra anche nel caso di specie.

Mentre, da un lato, le disposizioni della convenzione tra Regione e società riconoscevano a quest’ultima la facoltà di gestire le risorse e le liquidità assegnatele mediante diversi impieghi, dall’altro, l’Ente strumentale, in veste di mandatario senza rappresentanza della Regione, costituiva l’effettivo titolare della fonte produttiva del reddito ex art. 44, comma 1, lett. a), TUIR, costituendo il formale intestatario dei rapporti di deposito bancario in conto corrente.

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