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Sull’esenzione per i proventi derivanti da fondi immobiliari

7 Luglio 2025

Angelica Chiara Tazzioli, Dottoranda di ricerca in diritto tributario – Università degli Studi di Milano-Bicocca

Di cosa si parla in questo articolo

Con la risposta n. 143/2023, l’Agenzia delle Entrate ha offerto chiarimenti sulle condizioni di applicabilità del regime di esenzione dettato all’art. 7, comma 3, D.L. n. 351/2001 in relazione ai proventi derivanti da fondi immobiliari di diritto italiano, in vista della partecipazione di un OICR di diritto singaporiano.

Il caso sub specie concerneva, più specificamente, un progetto di investimento promosso dalla Istante – società di diritto singaporiano dedita alla gestione di fondi di investimento – consistente nel conferimento di capitale in un fondo comune di investimento immobiliare italiano di tipo chiuso.

Il capitale, rappresentava l’Istante, sarebbe stato raccolto tra investitori esteri tramite una OICR di diritto singaporiano (“non umbrella venture capital company”, anche detta “VCC”).

La politica di investimento prevedeva, al tal fine, l’individuazione di una SGR italiana che provvedesse alla gestione finanziaria del piano di investimento. 

Dopo aver delineato i profili patrimoniali e strutturali del progetto di investimento e dei soggetti in esso coinvolti, la Società avanzava due quesiti concernenti, rispettivamente:

  1. l’applicabilità del regime di esenzione da ritenuta ex art. 7, comma 3, D. L. n. 351/2001 ai proventi derivanti dalla partecipazione al fondo immobiliare italiano;
  2. l’applicabilità dell’esenzione stabilita dall’art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 461/1997 alla plusvalenza derivante dall’eventuale cessione da parte della VCC delle quote del fondo immobiliare italiano.

Con riferimento al primo quesito, sulla base del presupposto che la VCC fosse gestita dall’Istante nell’interesse dei partecipanti in totale autonomia dai medesimi, l’Agenzia ha ritenuto che i proventi derivanti dalla partecipazione di VCC nel fondo immobiliare italiano non fossero soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi dell’art. 7, comma 3, D. Lgs. n. 351 del 2001.

Invero, precisa l’Ufficio, ai fini dell’individuazione degli organismi di investimento collettivo del risparmio esteri cui si rende applicabile il predetto regime di esenzione, occorre far riferimento alla normativa vigente nello Stato estero in cui gli stessi sono stati istituiti.

L’esenzione è dunque applicabile a quegli organismi di diritto estero che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, presentino le stesse finalità di investimento dei fondi pensione e degli OICR italiani.

Tale principio, di carattere sostanziale, risulta applicabile anche nell’ipotesi inversa, qualora l’organismo estero – pur avendo la forma giuridica di OICR – non possieda i requisiti sostanziali per poter essere assimilato a tale categoria di soggetti in base alla normativa interna. 

Ricorrendo tale ipotesi, l’esenzione non può essere riconosciuta.

Con riferimento al secondo quesito, in linea con un precedente di prassi (risoluzione 22 dicembre 2023, n. 76/E), l’Ufficio ha condiviso il rilievo dell’Istante in punto di applicabilità della disciplina di esenzione descritta dall’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 461 del 1997, in relazione alla cessione delle quote del fondo immobiliare italiano da parte di VCC. 

Ed invero, ad avviso dell’Agenzia, l’esenzione prevista dall’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 461 del 1997 sulle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettera c ter), TUIR derivanti dalla cessione delle quote del fondo immobiliare costituisce il giusto corollario al regime speciale previsto per la tassazione dei proventi derivanti dalle quote dei fondi immobiliari.

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