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Acquisizione di partecipazioni bancarie: le informazioni da notificare

19 Giugno 2025
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha avviato una consultazione su una bozza di norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano l’elenco delle informazioni minime da fornire all’Autorità competente, al momento della notifica del progetto di acquisizione di partecipazioni bancarie qualificate.

Tali RTS mirano ad armonizzare il contenuto minimo della notifica all’autorità competente dell’ente creditizio target, al fine di supportare una valutazione prudenziale armonizzata del progetto di acquisizione, rispetto ai cinque criteri di valutazione stabiliti dalla Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD).

L’art. 23, par. 6, della Direttiva 2013/36/UE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI), incarica EBA, in particolare, di elaborare norme tecniche di regolamentazione (RTS) per definire l’elenco delle informazioni minime da includere nella notifica presentata dal candidato acquirente di partecipazioni qualificate, all’autorità competente dell’ente creditizio target, prima del progetto di acquisizione.

La bozza di RTS, in caso di progetti di acquisizione di partecipazioni bancarie qualificate, richiede informazioni sull‘identità, la reputazione e la solidità finanziaria del candidato acquirente.

A supporto della valutazione della gestione sana e prudente dell’ente creditizio target, il candidato acquirente:

  • è tenuto a presentare un piano aziendale, con informazioni più specifiche in caso di acquisizione del controllo
  • deve fornire informazioni sull’origine delle proprie fonti di finanziamento, per valutare il sospetto di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Al fine del rispetto del principio di proporzionalità e di supportare pratiche di vigilanza efficienti, le presenti norme tecniche:

  • esentano le parti a dover presentare informazioni già in possesso dell’autorità competente
  • prevedono informazioni ridotte per strutture di acquisizione, in cui si prevede che l’acquirente indiretto proposto eserciti un’influenza trascurabile (se presente) sull’istituto di credito target.

La consultazione durerà fino al 18 settembre 2025.

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