Con la Risposta n. 81/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i bonus maturati in uno Stato estero da parte di un dipendente divenuto fiscalmente residente in Italia solo successivamente al c.d. vesting period, devono essere assoggettati a tassazione (IRPEF) nello Stato in cui è avvenuta la prestazione e nel quale il lavoratore risultava essere all’epoca fiscalmente residente.
Viceversa, devono essere tassati in Italia unicamente quei redditi riferibili, pro rata temporis, all’attività lavorativa ivi svolta, a prescindere dal Paese di residenza fiscale del lavoratore nel corso dell’anno d’imposta di riferimento.
Nella vicenda un dipendente di una società britannica facente parte di un gruppo multinazionale era stato ammesso, nel corso del 2021, ad un piano di incentivazione che gli consentiva di ricevere pagamenti dopo ogni data di maturazione.
Tale soggetto, se in un primo periodo di maturazione del bonus anzidetto aveva prestato la propria attività lavorativa nel Regno Unito, Paese nel quale risultava peraltro avere la propria residenza fiscale, aveva successivamente trasferito la propria residenza fiscale in Italia iniziando un nuovo rapporto di lavoro presso la stabile organizzazione italiana.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver rilevato che il bonus incassato dal dipendente a seguito del suo trasferimento in Italia era maturato, in parte, in ragione dell’attività lavorativa svolta nel Regno Unito in un periodo d’imposta nel quale non aveva ancora trasferito la propria residenza fiscale in Italia, ha osservato come il Commentario all’art. 15 del Modello OCSE preveda che “la potestà impositiva dello Stato della fonte è subordinata alla condizione che i compensi derivino da un’attività di lavoro dipendente svolta in detto Stato, non rilevando l’eventuale momento in cui il reddito è corrisposto” (par. 1), con la precisazione che “lo Stato della fonte di ogni remunerazione pagata dopo la cessazione dell’attività di lavoro dipendente deve essere considerato quello in cui l’attività lavorativa è stata svolta” (par. 2.4).
Su tali basi l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che:
- se durante il periodo di maturazione del bonus (vesting period) il lavoratore ha prestato la propria attività all’estero, non risultando fiscalmente residente in Italia, la tassazione del reddito, a fini IRPEF, deve avvenire nello Stato fonte “indipendentemente dal successivo trasferimento della residenza in Italia”;
- se invece il reddito è riferibile all’attività lavorativa esercitata in Italia, la sovranità impositiva è di quest’ultima “anche se il beneficiario del reddito risulta residente all’estero nell’anno d’imposta di riferimento”.