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Giurisprudenza

Denuncia di successione e accettazione tacita dell’eredità

14 Maggio 2025

Cassazione Civile, Sez. II, 23 gennaio 2025, n. 5474 – Pres. Orilia, Rel. Mocci

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5474 del 23 gennaio 2025, si è pronunciata circa la valenza di accettazione tacita dell’eredità della denuncia di successione, e sull’obbligatorietà del tentativo di mediazione prima dell’esperimento della domanda giudiziale di accertamento dell’accettazione tacita dell’eredità medesima.

Sulle tematiche connesse all’accettazione tacita dell’eredità, nonché all’importanza per la banca della presentazione della denuncia di successione, se ne discuterà ampiamente nel corso del prossimo webinar “La gestione delle successioni ereditarie in banca – Orientamenti ABF e giurisprudenziali, novità della Riforma fiscale“, del 12 giugno 2025.

Nel caso di specie, un creditore attore aveva convenuto in giudizio la figlia dei propri debitori, chiedendo di accertare l’avvenuta accettazione tacita dell’eredità da parte della stessa, al fine di poter proseguire nei suoi confronti l’esecuzione immobiliare su un cespite già di proprietà degli originari debitori, tramite la continuità delle trascrizioni.

La Corte d’Appello, conformemente al tribunale di primo grado, aveva accolto la domanda di accertamento, disattendendo la tesi della convenuta secondo cui sarebbe bastata la trascrizione della denunzia di successione a configurare l’accettazione tacita.

In particolare, la Corte territoriale aveva affermato che la denuncia di successione non configura un atto di accettazione espressa o tacita dell’eredità, che sarebbe stato necessario per ricostruire la continuità delle trascrizioni sull’immobile, ai sensi dell’art. 2650, c. 1 c.c. e 2648 C.c.: in assenza di un atto pubblico o una scrittura privata autenticata di accettazione espressa, l’accertamento giudiziale sarebbe stato l’unico modo per proseguire nella procedura esecutiva promossa dalla creditrice.

La Cassazione dichiara inammissibili e, in parte, infondati i motivi di ricorso presentati dalla convenuta.

In particolare, afferma che l’impugnazione non aveva colto la ratio della decisione della Corte d’appello, fondata sulla distinzione fra denuncia di successione ed accettazione dell’eredità, conformemente al principio, secondo cui ai fini dell’accettazione tacita dell’eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l’intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, come la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione.

Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l’eredità.

Inoltre (dichiarando infondato il relativo motivo di ricorso e richiamando precedente giurisprudenza di legittimità sul punto) ricorda che, anche se la domanda afferisce ad una materia di natura innegabilmente successoria, che, nel caso di specie non era stata sottoposta alla mediazione preliminare obbligatoria, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Se ciò non avviene, il giudice d’appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neppure nelle materie indicate dallo stesso art. 5, c. 1-bis D. Lgs. 28/2010, atteso che in grado d’appello l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell’art. 5, comma 2.

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