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Rinuncia ai dividendi: chiarimenti AE sulla tassazione

12 Maggio 2025

Angelica Chiara Tazzioli, Dottoranda di ricerca in diritto tributario, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Di cosa si parla in questo articolo

Con la risposta ad interpello n. 59/2025, l’Agenzia delle entrate, in tema di tassazione dei dividendi, ha offerto chiarimenti sul trattamento tributario della rinuncia ai dividendi concludendo che, qualora essa sia espressa da una persona fisica non imprenditore, si realizzerà una coincidenza tra il valore fiscale del dividendo ed il suo valore nominale atta ad escludere, in linea di principio, l’emersione di una sopravvenienza attiva imponibile ai fini IRES ai sensi dell’art. 88, comma 4-bis, del TUIR.

Il caso sub specie era emerso in relazione ad una delibera assembleare con la quale veniva approvata la distribuzione – in parte a dividendo ed in parte a riserva straordinaria – dell’utile iscritto a bilancio.

A tale riguardo, precisava la Società Istante, la descritta operazione era intesa a ripartire una parte di dividendi, rinunciando al contempo alla loro quota restante, per poi destinare la somma non distribuita alla riserva straordinaria dalla quale provenivano.

I quesiti posti dalla contribuente attenevano, più specificamente, al trattamento fiscale applicabile: 

  1. ai dividendi percepiti dalla persona fisica non imprenditore, in ragione della applicabilità (o meno) della disciplina transitoria recata dalla L. 205/2017;
  2. ai dividendi rinunciati da persone fisiche non imprenditori, rispetto alla potenziale emersione di una sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell’art. 88 cit.;
  3. ai dividendi inizialmente destinati alla distribuzione e, successivamente, imputati a riserva straordinaria, nell’ottica di una loro irrilevanza ai fini IRES.

Sulla base di queste premesse, richiamando un precedente di prassi che già si era pronunciato su una fattispecie analoga di tassazione dei dividendi, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che, nel caso in cui la rinuncia ai dividendi sia effettuata da una persona fisica non esercente attività di impresa, si verificherà una coincidenza tra il valore fiscale del dividendo ed il suo valore nominale.

Infatti, l’art. 88, comma 4-bis, TUIR qualifica fiscalmente come “apporto” la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito, laddove l’eccedenza, invece, costituisce per il debitore partecipato una sopravvenienza imponibile, a prescindere dal relativo trattamento contabile.

In questa prospettiva, illustra l’Ufficio, lo scopo della norma in parola è di evitare, sul piano tributario, distorsioni dovute alla mancata coincidenza tra il valore nominale dei crediti e il loro valore fiscale (per esempio, per effetto di svalutazione), ravvisabili in presenza di un’attività di impresa.

In conclusione può dedursi, a ragionevole corollario, l’insussistenza di una sopravvenienza attiva rilevante ai fini IRES, ex art. 88, comma 4-bis, TUIR, attesa la coincidenza tra il valore fiscale del dividendo ed il suo valore nominale.

Da ultimo, sul rilievo che i dividendi oggetto di rinuncia sono stati deliberati in occasione della seduta assembleare che ne ha anche approvato la distribuzione ed atteso il compiuto incasso giuridico, i predetti importi saranno sottoposti al prelievo proporzionale nella misura del 26%, ai sensi dell’art. 27, D.P.R. 600/1973 

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