La Corte di Cassazione, con le ordinanze nn. 5298 e 5299 del 28 febbraio 2025 (Pres. M. Falaschi, Rel. R. Guida), si è pronunciata sulla giurisdizione, sull’applicabilità del principio del favor rei e sulla responsabilità degli amministratori non esecutivi in materia di sanzioni amministrative irrogate, ai sensi dell’art. 191 TUF, dalla Consob.
In materia di giurisdizione la Suprema Corte conferma che «In tema di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, la competenza giurisdizionale spetta al giudice ordinario, essendo devoluta alla sua piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza del provvedimento sanzionatorio».
In merito all’applicazione del principio del favor rei la Suprema Corte chiarisce che «Le modifiche alla parte V del D. Lgs. n. 58 del 1998 si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla Consob e dalla Banca d’Italia, poiché così dispone l’art. 6 del citato decreto legislativo. Non è possibile ritenere l’applicazione immediata della legge più favorevole, atteso che il principio del favor rei non si estende, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative».
La Suprema Corte conferma, poi, l’orientamento secondo cui i consiglieri non esecutivi delle società bancarie, alla luce degli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c. «hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell’esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega» e che la loro responsabilità «non discende da una generica condotta di omessa vigilanza, né implica l’imputazione della responsabilità a titolo oggettivo o per le condotte altrui, ma deriva dal fatto di non aver impedito “fatti pregiudizievoli” dei quali abbiano acquisito (o avrebbero dovuto acquisire) conoscenza di propria iniziativa».
Pertanto, la Suprema Corte non ritiene condivisibile la tesi dei ricorrenti secondo cui la chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità degli organi interni prevista dalle circolari n. 285/2013 e 263/2006 condurrebbe all’esonero dalla responsabilità degli amministratori non esecutivi, sostenendo invece che «le sue disposizioni non possono certo avallare la conclusione, erronea, secondo cui non sarebbe esigibile, da parte degli amministratori non esecutivi, la verifica di ogni singolo atto di impresa, dovendosi, quanto agli indici di allarme, fare affidamento sulle rassicurazioni offerte dagli uffici interni deputati al controllo circa la correttezza delle azioni delle singole articolazioni societarie».
Nel caso di specie, alcuni componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione di una Banca avevano proposto opposizione e chiesto l’annullamento delle sanzioni irrogate dalla Consob per l’omissione di rilevanti informazioni nei prospetti informativi relativi a due aumenti di capitale effettuati dalla Banca.
Avverso la decisione della Corte d’Appello che aveva respinto l’opposizione veniva proposto ricorso in Cassazione, articolato in 18 motivi, vertenti, tra l’altro, sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario in materia di opposizioni a sanzioni amministrative, sulla natura sostanzialmente penale della sanzione oggetto dell’impugnazione e sulla responsabilità degli amministratori non esecutivi.