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Concordato preventivo biennale 2025-2026: metodologia per la proposta

30 Aprile 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 28 aprile 2025, per il biennio 2025/2026, ha approvato la metodologia in base alla quale l’Agenzia può formulare ai contribuenti ISA la proposta di concordato preventivo biennale (CPB), per il biennio 2025-2026.

Il decreto MEF attua l‘art. 9 del D. Lgs. 13/2024, per cui la proposta viene elaborata dall’Agenzia delle entrate sulla base di una metodologia approvata proprio con decreto del MEF.

Il Decreto, pertanto, come il decreto MEF 14 giugno 2024 sulla metodologia di calcolo relativa al primo biennio di CPB, dispone, all’art. 2, l’approvazione della summenzionata metodologia per il biennio d’imposta 2025-2026, facendo riferimento tuttavia a informazioni maggiormente aggiornate (come il PIL nominale stimato per tali annualità, per le proiezioni macroeconomiche).

In particolare, la procedura è riferita a specifiche attività economiche e considera:

  • gli andamenti economici e dei mercati
  • le redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA
  • le risultanze della loro applicazione
  • gli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

L’allegato 1 al decreto descrive poi nel dettaglio i diversi passaggi metodologici in esito ai quali viene formulata la proposta di concordato per i contribuenti ISA 2024, sia con riferimento alla base imponibile ai fini delle imposte dirette, che alla base imponibile ai fini dell’IRAP.

Il decreto MEF ricorda poi che oggetto della proposta di concordato preventivo biennale per il biennio 2025 e 2026 (come per il precedente biennio) sarà:

  • il reddito di lavoro autonomo (art. 15, D. Lgs. 13/2024)
  • il reddito d’impresa (art. 16, D. Lgs. 13/2024)
  • il valore della produzione netta, rilevante a fini IRAP (art. 17, D. Lgs. 13/2024).

Inoltre, l’art. 4 del decreto del MEF specifica le circostanze eccezionali che possono determinare la cessazione del CPB (in caso di minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato), ovvero:

  • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza
  • eventi di natura straordinaria che hanno cagionato:
    • danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso
    • danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo
    • l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività
    • la sospensione dell’attività, se l’unico o principale cliente, a sua volta, a causa di detti eventi, ha dovuto interrompere l’attività
  • liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale
  • cessione in affitto dell’unica azienda
  • sospensione dell’attività ai fini amministrativi (dandone comunicazione alla CCIA)
  • sospensione dell’esercizio della professione (dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza).

Il decreto, come quello dello scorso anno, prevede infine la possibilità di adeguare la proposta relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, tenendo conto di eventuali segnalazioni di possibili eventi straordinari (sopra elencati), per cui i redditi e il valore della produzione netta possono subire una riduzione:

  1. del 10%, in caso di eventi straordinari che abbiano determinato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni
  2. del 20%, qualora la sospensione sia ricompresa fra 60 giorni e 120 giorni
  3. del 30%, qualora la sospensione sia stata superiore a 120 giorni.
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