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Criptoattività: gli standard sulla notifica della prestazione dei servizi

21 Febbraio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/304 del 31 ottobre 2024, con le norme tecniche di attuazione per l’applicazione del Regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR) per quanto riguarda formati, modelli e procedure standard per la notifica da parte di talune entità finanziarie della loro intenzione di prestare servizi per le criptoattività.

A norma del MICAR, gli standard per la notifica dell’intenzione di prestare servizi per le criptoattività sono volti a garantire un meccanismo uniforme che consenta alle autorità nazionali competenti di esercitare efficacemente i loro poteri, in relazione alle notifiche che le entità già regolamentate trasmettono loro per comunicare l’intenzione di diventare prestatori di servizi per le cripto-attività

Per facilitare la comunicazione tra un’entità notificante e l’autorità competente pertinente, le autorità competenti devono designare un punto di contatto per la procedura di notifica e pubblicare sui propri siti web le informazioni di contatto.

Al fine di agevolare l’accesso alle informazioni presentate e facilitarne il controllo come pure l’accessibilità e l’analisi future, la notifica oggetto del presente regolamento sarà presentata in un formato digitale (modulo web) che esegua controlli e verifiche preliminari in modo automatico sulle informazioni presentate e successivamente le memorizzi a processo ultimato.

Ai sensi dell’art. 60, par. 9, del MICAR, se le informazioni di cui al Regolamento delegato (UE) 2025/303 sono state precedentemente trasmesse all’autorità competente, l’entità notificante dichiara espressamente che tali informazioni sono ancora aggiornate.

Onde garantire un trattamento rapido e tempestivo delle notifiche presentate dalle entità finanziarie, le autorità competenti confermeranno il ricevimento inviando all’entità notificante una conferma di ricevimento in formato elettronico, in formato cartaceo o in entrambi i formati, che includerà i recapiti delle persone o delle funzioni preposte al trattamento della notifica.

Infine, affinché l’autorità competente possa valutare se nella notifica sono state fornite tutte le informazioni richieste a norma dell’art. 60, par. 8, c. 1, del MICAR, l’entità notificante dovrà comunicare senza indebito ritardo qualsiasi modifica delle informazioni fornite.

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