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La competenza territoriale AE, in mancanza di domicilio fiscale

6 Giugno 2024
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L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 257290 del 5 giugno 2024, ha stabilito la competenza territoriale per l’emanazione dell’atto di recupero, in caso di indebita cessione di crediti d’imposta, unita alla mancanza del domicilio fiscale del beneficiario.

L’atto di recupero dovrà essere quindi predisposto dalla direzione provinciale delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del cessionario.

Il provvedimento è stato emanato in attuazione del D. Lgs. n. 13/2024, il quale, introducendo l’art. 38 bis nel D.P.R. n. 600/1973, ed in particolare al comma 1 lett. g), prevede che la competenza alla formazione dell’atto spetta all’ufficio dell’Agenzia competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto al momento della commissione della violazione.

Lo stesso articolo, inoltre, statuisce che, in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita a un’articolazione delle Entrate individuata con provvedimento del direttore dell’Agenzia.

Il provvedimento in questione individua dunque il luogo della commissione della violazione utile ad individuare la competenza, in mancanza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario, nel domicilio fiscale del cessionario, al momento di utilizzo del credito.

Tale domicilio è individuato ai sensi degli artt. 58 e 59 del D.P.R. 600/1973.

L’Agenzia ricorda che, al fine di individuare la competenza territoriale con riferimento al luogo dove è stata commessa la violazione, è necessario fare riferimento all’Allegato A del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate.

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