Con sentenza n. 32742/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che, nelle ipotesi di mutamento della compagine sociale, l’accertamento di utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa deve essere condotto unicamente nei confronti di coloro i quali rivestano la qualità di soci al momento della chiusura dell’esercizio sociale.
La vicenda trae origine dalla presunta percezione di utili extracontabili da parte di una persona fisica in ragione della partecipazione indirettamente detenuta in una società a ristretta base sociale nel corso dell’annualità oggetto di accertamento.
L’Amministrazione Finanziaria, conseguentemente all’atto di adesione di codesta società all’accertamento dal quale erano emerse maggiori componenti positive di reddito, aveva provveduto a riprendere a tassazione i maggiori redditi non dichiarati presuntivamente riconducibili alla percezione di utili extracontabili.
A seguito della soccombenza nei giudizi di merito, nei quali la Contribuente aveva dimostrato di aver dismesso le proprie partecipazioni prima della chiusura dell’annualità oggetto di accertamento, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione.
Aderendo ai principi già espressi con l’ordinanza n. 20126/2018 in punto di ripartizione di utili prodotti in forma associata, nella quale era stato evidenziato che “il diritto agli utili matura solo con l’approvazione del rendiconto”, e con l’ordinanza n. 21295/2022, in cui aveva statuito che “in tema di redditi prodotti da società di capitali a ristretta base partecipativa, qualora nel corso di un esercizio sia mutata la compagine sociale, con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, gli utili extra bilancio vanno imputati esclusivamente a colui che rivesta la qualità di socio al momento della chiusura dell’esercizio sociale, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, in ragione della conformità della decisione dei Giudici di merito all’orientamento di legittimità consolidatosi.
Osserva, infatti, la Cassazione come risulti del tutto irrilevante il fatto che la partecipazione sia stata detenuta dal socio uscente, sino alla sua cessione, nell’annualità oggetto di accertamento “poiché la maturazione del reddito non è continua ed uniforme nel tempo ed è impossibile una sua quantificazione frazionata”.


