Il Tribunale di Torino, Sez. I civile, con ordinanza del 3 maggio 2024 (G.D. Gabriella Ratti), si è pronunciato in merito all’abuso di dipendenza economica in un rapporto contrattuale di fornitura di lunga durata.
Il giudice di merito, in linea con la dottrina e la giurisprudenza precedente, ha statuito che il divieto di abuso di dipendenza economica “non costituisce una deroga al principio di autonomia contrattuale ma applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto” sottolineando, inoltre, che il mantenimento di condizioni contrattuali divenute eccessivamente gravose per la controparte “sarebbe anche dannosa per il sistema nel suo complesso in quanto suscettibile di scoraggiare altre imprese a porre in essere/subentrare in quei contratti”.
In tale prospettiva e richiamando i principi di buona fede e correttezza, il giudice ha altresì evidenziato che il dovere di solidarietà tra le parti impone a queste di considerare anche gli interessi reciproci, allo scopo di evitare situazioni in cui una parte approfitti di situazioni di squilibrio economico in grado non solo di incidere negativamente sulla libertà negoziale, ma anche di compromettere la stessa sopravvivenza dell’impresa più debole.
Oltre a ciò, il Tribunale ha precisato che le figure sintomatiche di abuso di dipendenza economica di cui all’art. 9, legge 1998, n. 192 (ovverosia, rifiuto di vendere o rifiuto di comprare /imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie / interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto) sono da intendersi come esemplificative. Di conseguenza, il rifiuto di una parte ad aggiornare le condizioni contrattuali, divenute al contempo eccessivamente gravose per la controparte, può essere considerato fattispecie integrante una condotta abusiva di cui all’art. 9, legge n. 192/1998.
La vicenda esaminata era sorta nell’ambito di un rapporto contrattuale ultraventennale e caratterizzato da prezzi fissi, insensibili a qualunque evento esterno; inoltre, eventuali variazioni degli stessi dovevano essere concordati per iscritto tra le parti. A fronte di incrementi esponenziali dei costi di produzione (alluminio, energia, trasporti e salari ecc.), il fornitore, il cui fatturato dipendeva per oltre il 77% dal committente, aveva richiesto invano un adeguamento economico, arrivando a sospendere le consegne per l’insostenibilità finanziaria della produzione.
Nel caso di specie, dunque, il G.D. ha ritenuto abuso di dipendenza economica il costante rifiuto del committente ad aggiornare i prezzi di acquisto a seguito di un rialzo dei costi tale da non permettere, alla controparte, di garantire una gestione imprenditoriale di ampio respiro.
Pur rigettando la domanda cautelare del fornitore – volta ad ottenere giudizialmente sia la determinazione di nuovi prezzi, sia il pagamento di una lump sum di euro 5.000.000, 00 (ritenuta necessaria per coprire le perdite oltre che per ripristinare la fiducia dei propri azionisti) – il Tribunale ha ordinato al committente di nominare un responsabile del procedimento al fine di dare avvio ad una trattativa con il fornitore. Detta trattativa – precisa la sentenza – è finalizzata alla rinegoziazione dei prezzi dell’accordo ultraventennale e deve essere portata avanti secondo buona fede e correttezza, preservando gli interessi della controparte.

