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Giurisprudenza

Sulla determinabilità del TAN del contratto di mutuo

10 Luglio 2026

Cassazione civile, Sez. II, 11 giugno 2026, n. 19348 – Pres. Falaschi, Rel. De Giorgio

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione civile, Sez. II, con sentenza n. 19348 dell’11 giugno 2026 (Pres. Falaschi, Rel. De Giorgio) si è pronunciata in merito alla determinabilità di un contratto di mutuo privo dell’indicazione del TAN, dello spread, della base giornaliera di rilevazione dell’Euribor e della days count convention.

In particolare, si ricorda dapprima come il comma 4 dell’art. 117 del TUB preveda che nei contratti bancari il tasso d’interesse, ogni altro prezzo e condizione praticati ed eventuali oneri in caso di mora previsti nei contratti di credito debbano essere specificamente indicati dell’accordo.

Nel caso di specie, la ricorrente lamentava la sussistenza della violazione del citato comma alla luce dell’assenza dell’indicazione del TAN nel contratto da lei stipulato con l’intermediario finanziario.

La Corte territoriale aveva ritenuto valido il contratto alla luce della determinabilità del TAN in quanto calcolabile tramite il TAEG e sulla base dell’indicazione in ogni rata del piano di ammortamento.

La Suprema Corte, in tale occasione, precisa, in via preliminare, come mentre il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale che indica il costo effettivo e totale del credito, il TAN consiste nel tasso annuo di interesse dovuto al netto della capitalizzazione.

Ciò a cui fa riferimento l’art 117 co. 4 del TUB secondo la Corte è proprio il TAN. L’assenza dell’indicazione del TAEG quindi non giustifica l’indeterminatezza di cui alla citata disposizione proprio alla luce della sua natura di indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento.

Tale elemento non rientra, quindi, nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità ex art. 117 T.U.B.

Ad ogni modo, segnala la Corte, il saggio di interesse può ricavarsi sia per relationem – mediante richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che non devono essere determinati unilateralmente dalla banca – sia dal contesto stesso del contratto – sulla scorta di indicazioni contenute nell’accordo.

In particolare, il TAN del finanziamento, quale preciso oggetto della pattuizione relativa agli interessi può essere determinabile, ex art. 1346 C.c., se suscettibile di definizione numerica sulla scorta del TAEG e degli altri valori riportati nel contratto.

La ricorrente, tuttavia, lamentava l’indeterminabilità del contratto di finanziamento – che si precisa fosse a tasso variabile – non solo alla luce dell’assenza dell’indicazione del TAN ma anche in quanto non indicati lo spread (ossia i punti percentuali da aggiungersi all’indice di riferimento variabile al fine di ottenere il tasso annuo nominale), la base giornaliera di rilevazione dell’Euribor e neppure la days count convention (ossia la modalità di calcolo dei giorni in un periodo ai fini della determinazione del parametro variabile da utilizzarsi nel computo del tasso di interesse).

La Corte sul tema, in conformità a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, precisa come lo spread ben possa essere calcolato tramite la sottrazione dal TAN del parametro variabile iniziale.

Tuttavia evidenzia che la Corte d’Appello non aveva affrontato il tema dell’indeterminabilità della parte variabile del tasso, riscontrabile nel caso di specie.

In particolare, si ricorda come il tasso variabile si ottenga tenendo in considerazione le oscillazioni nel tempo dell’Euribor 3M lettera, che al tempo della conclusione del contratto nel caso oggetto di esame era pari all’1,95%. Tale indice deve essere individuabile in maniera univoca, in modo tale che possa determinarsi il TAN, per il periodo successivo alla conclusione del contratto.

Il risultato dell’operazione di calcolo del tasso variabile può però cambiare in base alla modalità di calcolo dei giorni in un periodo (days count convention), con conseguente incertezza circa la misura del tasso annuo nominale da applicarsi al mutuo nel corso del rapporto.

La Corte, in proposito, ricorda che è stato ritenuto corretto – in giurisprudenza – l’accertamento dell’indeterminabilità del tasso in caso di mancata indicazione della base di calcolo a 360 o 365 giorni.

Pertanto, nel caso di specie, non essendovi nel contratto l’indicazione della base di calcolo dei giorni in un dato periodo (ovvero del divisore applicabile), la Corte ha ritenuto indeterminabile il tasso in concreto applicabile.

La Corte ha quindi accolto parzialmente il ricorso ed ha rinviato alla Corte d’Appello.

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