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IVA

IVA di gruppo: esonero dalla presentazione della garanzia

11 Febbraio 2026

Filippo Bozzo, Dottore Commercialista in Milano

Di cosa si parla in questo articolo

Con la Risposta n. 288/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai requisiti per l’esonero dalla presentazione della garanzia per le eccedenze di credito IVA da utilizzare in compensazione nell’ambito della liquidazione dell’IVA di gruppo.

Il caso riguardava una società di diritto olandese (istante), identificata ai fini IVA in Italia dal 2022.

L’istante aveva costituito, nel 2015, una stabile organizzazione in Italia che non aveva mai effettivamente avviato l’attività, presentando solo dichiarazioni IVA a zero, a eccezione di quella relativa al 2021, nella quale era stato dichiarato un credito IVA generatosi da importazioni effettuate dalla casa madre olandese. La stabile organizzazione era stata chiusa nel 2022. 

A partire da gennaio 2023, l’istante, avendo una controllata in Italia e trovandosi strutturalmente in una posizione di credito IVA, aveva optato per il regime della liquidazione IVA di gruppo (art. 73, c. 3, del D.P.R. 633/72).

Successivamente, al fine di evitare la prestazione della garanzia ex art. 38-bis del DPR 633/72 per le eccedenze di credito IVA compensate nel 2024, l’istante chiedeva di integrare la dichiarazione IVA 2025 con l’apposizione del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà richiesti dalla medesima disposizione.

Con il primo quesito, considerando che l’art. 38-bis c. 4, lett. a) del DPR 633/72 richiede la garanzia per i soggetti passivi che esercitano l’attività da meno di due anni, l’istante chiedeva chiarimenti sulle modalità di verifica del decorso del periodo biennale.

Con riferimento alla data di inizio attività, l’Agenzia esclude la possibilità di considerare la prima importazione effettuata in Italia dall’istante, in quanto confluita nella dichiarazione IVA 2022 della stabile organizzazione, la quale non aveva mai avviato l’attività, configurando quindi un’ipotesi di rischio ai sensi della norma citata.

Quanto alla data di riferimento per il computo del termine biennale, l’Agenzia conferma che deve essere considerata la data di richiesta del rimborso.

Nel caso concreto, per evitare disparità di trattamento tra rimborsi IVA e compensazioni infragruppo, occorre far riferimento alla data di presentazione della dichiarazione IVA.

In risposta al secondo quesito, richiamando le circolari n.32/E del 2014 e n. 35/E del 2015, l’Agenzia conferma che, in assenza di controlli, accessi o ispezioni, e qualora non sia conclusa l’istruttoria del rimborso, il contribuente può modificare la scelta effettuata in dichiarazione annuale mediante dichiarazione integrativa, entro i termini di decadenza dell’accertamento ex art. 57 del DPR 633/72 (art. 8, c. 6­bis, DPR 322/98).

L’Agenzia ricorda inoltre che la prestazione della garanzia entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale rappresenta elemento costitutivo di perfezionamento delle compensazioni IVA infragruppo. In caso di tardiva prestazione, le compensazioni producono i propri effetti solo dalla data di adempimento dell’obbligo.

In merito al terzo quesito, relativo alle sanzioni applicabili, l’Agenzia chiarisce che, in caso di presentazione della garanzia: (i) entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro (art. 11, c. 7-bis, D. Lgs. 471/97); (ii) oltre i novanta giorni, invece, si applica la sanzione di cui all’art. 13, c. 1, del D. Lgs. 471/97.

Infine, rispondendo al quarto quesito, l’Agenzia – richiamando la circolare n. 35/E del 2015 – chiarisce che è ammessa l’integrazione della dichiarazione annuale per apporre il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva originariamente omessi. È inoltre possibile correggere o integrare le indicazioni relative ai presupposti per il rimborso o per l’esonero dalla garanzia, purché siano rispettati modalità e termini indicati dalla risoluzione n. 99/E dell’11 novembre 2014.

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