L’introduzione del D. Lgs. 211/2025, attuativo della Direttiva 1226/2024, ha ridefinito il quadro sanzionatorio delle violazioni dei regimi restrittivi internazionali, incidendo direttamente sulla responsabilità penale dell’operatore bancario, che può configurarsi ogniqualvolta la condotta professionale integri, anche sotto il profilo omissivo, una violazione delle misure restrittive previste dall’ordinamento UE e interno.
Si ricorda che la prima relazione del webinar organizzato dalla nostra Rivista per il giorno 19 marzo 2026, Violazione di misure restrittive UE e sanctions compliance – Il nuovo regime di responsabilità penale per gli operatori bancari, verterà proprio sul tema dell’inquadramento della responsabilità penale personale dell’operatore di banca.
Il citato decreto, entrato in vigore il 24 gennaio 2026, ha infatti introdotto una disciplina organica delle violazioni delle misure restrittive europee, trasformando condotte precedentemente amministrative in reati autonomi, inseriti nel Codice penale nel nuovo Capo I-bis del Titolo I del Libro II.
Tale collocazione sistematica attribuisce alle sanzioni internazionali una tutela penale diretta quale espressione di interessi sovranazionali, superando l’assetto frammentato previgente e consolidando la natura penalistica della loro violazione.
Le fattispecie incriminatrici — applicabili a chiunque, dunque anche ad operatori finanziari — prevedono pene sino a 6 anni di reclusione e 250.000 euro di multa.
Più nel dettaglio, e per quanto di interesse preminente per gli operatori finanziari, si segnalano l’introduzione:
- dell’art. 275-bis c.p. – Violazione delle misure restrittive UE: sotto il profilo oggettivo, la fattispecie incriminatrice è strutturata come reato a condotte alternative, integrato da qualunque comportamento in violazione di divieti o obblighi derivanti da misure restrittive europee o da norme nazionali attuative.
Tra le condotte tipizzate rientrano:
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- messa a disposizione diretta o indiretta di fondi o risorse a soggetti designati;
- omissione del congelamento di fondi appartenenti a soggetti sanzionati;
- conclusione di operazioni economiche o finanziarie vietate;
- operazioni su beni soggetti a restrizioni;
- prestazione di servizi, inclusi quelli finanziari.
È prevista inoltre un’autonoma ipotesi di elusione della misura restrittiva, realizzata mediante trasferimenti di beni congelati o mediante documentazione falsa finalizzata a occultare il titolare effettivo.
Il reato presenta una soglia di rilevanza penale: se il valore economico è inferiore a 10.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa, salvo ipotesi relative a prodotti militari o dual use.
Quanto all’elemento soggettivo del reato, necessario ad integrare la condotta incriminatrice, si tratta di una fattispecie dolosa generica, essendo sufficiente la coscienza e volontà della condotta in violazione della misura restrittiva, senza necessità di un fine specifico. L’elemento psicologico può essere integrato anche dal dolo eventuale, ad esempio quando l’agente accetti il rischio della violazione nonostante segnali di allerta.
- dell’art. 275-ter c.p. – Violazione di obblighi informativi: la norma configura, dal punto di vista oggettivo, un reato omissivo proprio, integrato dall’omissione da parte della persona designata o del legale rappresentante dell’entità od organismo designati, della segnalazione alle autorità dei fondi o risorse economiche detenuti o controllati da soggetti designati.
Il secondo comma estende la punibilità a chiunque, per ragioni professionali o d’ufficio, ometta di comunicare informazioni rilevanti relative a tali fondi, configurando quindi una fattispecie omissiva impropria fondata sulla posizione di garanzia informativa.
Le ipotesi tipiche riguardano:
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- la mancata segnalazione alle autorità competenti di fondi riconducibili a soggetti sanzionati
- comunicazioni incomplete o fuorvianti alle autorità di vigilanza
- il ritardo nella trasmissione di dati rilevanti ai fini dell’applicazione delle misure restrittive.
Anche in questo caso opera la soglia di 10.000 euro, sotto la quale la violazione resta amministrativa.
Quanto all’elemento soggettivo, il reato richiede il dolo generico, consistente nella consapevolezza dell’obbligo informativo e nella volontà di non adempiervi; nella prassi applicativa, la prova dell’elemento psicologico – quantomeno della consapevolezza degli obblighi – è piuttosto probabile che si fonderà su indicatori di conoscibilità qualificata legati alla posizione professionale del soggetto.
- di circostanze aggravanti e attenuanti speciali:
- l’aggravante integrata dal reato è commesso nell’esercizio di attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria
- l’aggravante integrata dall’uso di documenti falsi o distruzione di prove
- l’attenuante speciale per collaborazione attiva volta a impedire conseguenze ulteriori o individuare altri responsabili.
Limiti alla responsabilità penale dell’operatore per la violazione di misure restrittive
La questione centrale riguarda la possibilità di configurare una responsabilità penale attenuata — o esclusa — quando il dipendente bancario abbia agito conformemente alle procedure interne di sanctions compliance.
Per sanctions compliance si intende l’insieme strutturato di procedure organizzative, controlli interni, presìdi tecnologici e protocolli decisionali, adottati da un soggetti come gli intermediari finanziari o gli enti vigilati, al fine di assicurare il pieno rispetto delle misure restrittive internazionali, europee e nazionali applicabili, prevenendo, rilevando e gestendo il rischio di violazioni dei regimi sanzionatori economico-finanziari.
La conformità alle policy interne dell’ente non esclude automaticamente la responsabilità penale del singolo operatore, ma può incidere sulla valutazione dell’elemento soggettivo, dimostrando l’assenza di colpa o l’inevitabilità dell’errore in cui è occorso.
Anche se i reati sono per lo più configurati come dolosi, infatti, prima ancora di accertare la volontà nel porre in essere la condotta sanzionata, è sempre necessario dimostrare la consapevolezza degli obblighi informativi o della sussistenza di quella specifica misura restrittiva verso quello specifico soggetto: ed è proprio sul piano della consapevolezza che un’eventuale condotta perfettamente conforme alla policy interna dell’ente può escludere o limitare la responsabilità del dipendente di banca.
C’è da chiedersi, pertanto, se la corretta adesione a procedure aziendali adeguate possa (in ipotesi) configurare:
- la prova della diligenza qualificata richiesta al professionista
- una causa di esclusione della colpa per errore inevitabile
- una circostanza attenuante sul piano sanzionatorio.
Con ciò, prestando particolare attenzione al fatto che l’osservanza meramente formale di procedure manifestamente inidonee non impedisce l’affermazione di responsabilità, poiché il parametro valutativo resta quello della diligenza professionale, esigibile nel caso concreto.
