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Sugli strumenti finanziari partecipativi assimilabili fiscalmente alle azioni

16 Settembre 2025

Angelica Chiara Tazzioli, Dottoranda di ricerca in diritto tributario – Università degli Studi di Milano-Bicocca

Di cosa si parla in questo articolo

Con la risposta ad interpello n. 224/2025, l’Agenzia delle entrate ha offerto chiarimenti in merito al trattamento fiscale di particolari strumenti finanziari partecipativi emessi in esecuzione di un piano di risanamento, affermando che essi, considerata la loro peculiare struttura, possono essere attratti nel perimetro applicativo dell’art. 44 del Testo unico sulle imposte sui redditi, al pari dei titoli azionari.

Nel caso sub specie, l’Istante Banca Alfa rappresentava di aver preso parte, in qualità di creditore, ad un piano attestato di risanamento predisposto, ai sensi dell’art. 67 della Legge Fallimentare, dalla società Beta s.p.a., holding del gruppo Beta, volto ad appianare l’esposizione debitoria della stessa Beta.

In tale occasione, la contribuente sottoscriveva degli strumenti finanziari partecipativi denominati “SFP Alfa”, emessi da Beta2 s.p.a., società quest’ultima creata appositamente ai fini del compimento dell’operazione di ristrutturazione aziendale.

Più specificamente, gli SFP Alfa conferivano all’Istante il diritto di ricevere una percentuale dei proventi derivanti dalla cessione dell’intero capitale sociale o dell’azienda di Beta S.p.A., sicché la remunerazione di questi SFP risultava totalmente legata ai risultati economici del progetto di risanamento.

Secondo la ricostruzione avanzata dalla banca Istante, gli strumenti in questione sarebbero assimilabili, sotto il profilo fiscale, ai titoli azionari, derivandone la sottoponibilità al regime tributario stabilito dell’art. 44, comma 2, lettera a), del TUIR, con la conseguenza che i plusvalori rilevati in bilancio non sarebbero tassabili e che gli eventuali utili o plusvalenze sarebbero esenti da imposta, secondo il combinato disposto degli artt. 87 e 89 del TUIR.

Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate ha condiviso la soluzione prospettata dalla contribuente.

In primo luogo, l’Ufficio ha rievocato il secondo comma dell’art. 44 cit. ove si sancisce che sono assimilabili alle azioni “i titoli e gli strumenti finanziari… la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente… o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi”.

In linea con la citata disposizione, il regolamento degli SFP Alfa e la struttura a “cascata” dei pagamenti provavano che la remunerazione di tali strumenti fosse strettamente correlata ai proventi realizzati dalla dismissione di Beta, al netto dei costi e dei debiti preesistenti.

È tale caratteristica che permette, in definitiva, la sottoposizione degli SFP Alfa al regime tributario riservato ai titoli azionari.

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