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Giurisprudenza

Responsabilità di amministratori di società di capitali verso i creditori sociali

18 Dicembre 2025

Alessandro Giuseppe Antolini, avvocato e dottorando di ricerca in Scienze giuridiche europee ed internazionali presso l’Università degli Studi di Verona

Tribunale di Venezia, 10 febbraio 2025 – Pres. Tosi, Rel. Doro

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 10 febbraio 2025, la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia (Pres. Tosi, Rel. Doro) ha chiarito che l’allegazione, da parte dei creditori sociali, di irregolarità di carattere meramente contabile – quali la mancata inclusione del credito nel bilancio e il mancato accantonamento delle risorse necessarie a far fronte a tali poste – non è sufficiente, di per sé, a configurare la responsabilità degli amministratori ex art. 2476, sesto comma, C.c., con addebito al medesimo dell’esistenza della perdita di gestione e dell’inidoneità del capitale sociale a far fronte ai debiti della società.

È onere dei creditori sociali che ne affermano la responsabilità, infatti, allegare specificamente e dimostrare l’atto o gli atti contrari ai doveri gravanti sull’amministratore, l’esistenza di tale/i atto/atti, il suo/loro carattere doloso o colposo, la sussistenza del danno al patrimonio sociale e la conseguente insufficienza di quest’ultimo a soddisfare le ragioni creditorie

Nel caso di specie, il creditore sociale di una s.r.l. aveva lamentato la mancata inclusione del suo credito nel bilancio della società, oltre che il mancato accantonamento delle risorse necessarie all’adempimento, circostanze a cui sarebbe conseguito il mancato soddisfacimento del credito in sede di liquidazione.

Ciò detto, la Sezione specializzata in materia d’impresa ha osservato che, sul piano del nesso causale, il risultato negativo di esercizio o l’insufficienza del patrimonio sociale non sono conseguenza immediata e diretta della mancata o dell’irregolare tenuta delle scritture contabili o della non veridicità del bilancio.

L’amministratore deve sì dare conto di tale atto di gestione nelle scritture contabili e nel bilancio di esercizio, ma laddove ometta tale rilevazione non è necessariamente detto che sussista una perdita di gestione, né che quest’ultima, laddove esistente, dipenda dall’irregolarità della tenuta dei registri contabili e della documentazione che l’impresa ha l’obbligo di conservare.

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