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Giurisprudenza

Costi infragruppo: inerenza e competenza temporale

9 Aprile 2026

Salvatore Scalora, dottore in giurisprudenza Università Milano Bicocca, verificatore fiscale

Cassazione Civile, Sez. V, 13 marzo 2026, n. 5753 – Pres. Crucitti, Rel. Macagno

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Civile, Sez. V, con sentenza pubblicata il 13 marzo 2026 n. 5753 (Pres. Crucitti, Rel. Macagno) si è pronunciata in merito all’utilizzabilità di taluni componenti negativi di reddito, come i costi infragruppo, affermando che:

  • non è nullo l’atto di accertamento per inosservanza dell’obbligo di cui all’art. 42 del D.P.R. 600/73, qualora la contestazione sul “difetto di inerenza” (art. 109, comma 5 T.U.I.R.) avvenga con richiamo alla disciplina del transfer pricing (art. 110, comma 7 del T.U.I.R.) purché nell’atto impugnato siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che permettano al contribuente di esercitare il proprio diritto difensivo
  • il costo infragruppo è inerente (dunque, deducibile) soltanto qualora ne derivi un’utilità effettiva e questa sia obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata (anche se non correlata ad un ricavo in senso stretto). La prova (onere del contribuente) non può consistere nella mera esibizione del contratto di prestazione di servizi e delle fatture contabilizzate
  • le regole sull’imputazione temporale di cui all’art. 109, comma 1, T.U.I.R. sono vincolanti sia per il contribuente che per l’erario. Il contribuente non può derogare a dette regole sostenendo di aver agito per “errore”; né può richiedere la compensazione della maggiore imposta versata nel periodo “competente” a seguito della rettifica dell’Amministrazione finanziaria.

Nel caso di specie, la Cassazione si è espressa sulle doglianze mosse da:

  • Agenzia delle Entrate (ricorrente) contro la decisione dell’CTR Lombardia nella parte in cui ha ritenuto infondato  l’accertamento sull’inerenza, sulla base delle seguenti argomentazioni: il rilievo è stato basato erroneamente sul richiamo alla disciplina in materia di transfer pricing (art. 110, comma 7 T.U.I.R.) in luogo delle norme afferenti all’inerenza (art. 109 comma 5 T.U.I.R.); i servizi riaddebitati dalla capogruppo sono inerenti in quanto funzionalizzati, genericamente o in senso lato, al supporto dell’attività amministrativa o allo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie
  • società accertata (controricorrente e ricorrente incidentale) contro la statuizione della medesima CTR nella parte in cui, confermando la legittimità dell’accertamento sui costi di competenza del 2009 (ulteriori rispetto ai costi infragruppo ritenuti non inerenti ed “erroneamente” dedotti nel 2010), non ha accolto la richiesta di compensazione della maggiore imposta pagata – nel periodo di competenza – a causa della rettifica dell’Amministrazione.

La Cassazione, accogliendo le doglianze dell’Amministrazione finanziaria, ha osservato che:

  1. l’erronea indicazione della norma violata non è causa di nullità dell’atto per inosservanza dell’obbligo di motivazione (art. 42 del D.P.R. 600/73) quando il recupero si fondi su presupposti di fatto espressamente indicati, i quali, comunque, legittimano la pretesa impositiva; che, comunque, il richiamo alla disciplina del transfer pricing non risulta avulso in quanto la valutazione dell’inerenza deve tenere conto sia dei principi di carattere generale affermati dalla Corte in relazione ai contratti infragruppo, sia delle questioni dell’inerenza del costo e del suo valore normale in base alla disciplina del transfer pricing;
  2. non sono deducibili i costi infragruppo, corroborati da asserzioni dalla manifesta genericità. Per consolidata giurisprudenza, i costi infragruppo sono inerenti (e, dunque, deducibili) soltanto qualora ne derivi un’utilità effettiva e questa sia obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata;
  3. la prova (onere del contribuente) non può consistere nella mera esibizione del contratto di prestazione di servizi e delle fatture contabilizzate.

La Corte, invece, respingendo le proposte dalla società accertata, ha affermato che le regole sull’imputazione temporale di cui all’art. 109, comma 1, T.U.I.R. sono vincolanti sia per il contribuente che per l’erario.

Le violazioni di dette regole non sono ascrivibili all’“errore” bensì alla volontà e non può richiedersi la compensazione delle maggiori imposte versate nell’esercizio compente, tenuto conto dell’inderogabilità della norma e dell’inerzia del contribuente nel ricorrere ai rimedi ordinamentali della dichiarazione integrativa e del rimborso.

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