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Extraprofitti banche: l’affrancamento non considera gli accantonamenti eccedenti

31 Luglio 2026

Enrico Matano, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Di cosa si parla in questo articolo

Con la risposta n. 133 del 3 luglio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contributo straordinario dovuto per affrancare la riserva costituita in alternativa al pagamento dell’imposta sugli extraprofitti delle banche deve essere calcolato sulla sola misura minima richiesta dalla legge, pari a due volte e mezzo l’imposta originariamente dovuta, e non sull’eventuale maggiore importo accantonato dalla banca in bilancio.

L’art. 26, comma 5-bis, del d.l. n. 104/2023 aveva consentito alle banche di evitare il versamento immediato dell’imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche mediante la costituzione di una riserva non distribuibile di importo almeno pari a 2,5 volte il tributo.

La legge n. 199/2025 (art. 1, co. 69-70) ha poi previsto la possibilità di liberare tale riserva dal vincolo, assoggettandola a un nuovo contributo straordinario, pari al 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 oppure al 33 per cento di quella esistente al termine dell’esercizio successivo.

Nel caso esaminato, la banca aveva accantonato una riserva superiore al minimo imposto dalla disciplina, per ragioni prudenziali. Chiedeva quindi se il contributo di affrancamento dovesse applicarsi all’intero importo iscritto in bilancio oppure soltanto alla parte della riserva necessaria per sostituire il pagamento dell’imposta sugli extraprofitti delle banche.

L’Agenzia delle Entrate ha seguito un’interpretazione restrittiva del rinvio contenuto nella legge n. 199/2025 alla riserva disciplinata dall’art. 26, comma 5-bis, del d.l. n. 104/2023, considerato il fatto che la facoltà di costituzione della riserva tiene luogo, temporaneamente, dell’obbligo di pagamento dell’imposta straordinaria. Secondo l’Amministrazione, l’affrancamento riguarda soltanto la riserva richiesta dalla legge per beneficiare del differimento del tributo, ossia quella pari a due volte e mezzo l’imposta straordinaria. L’eventuale eccedenza accantonata autonomamente dalla banca resta quindi estranea alla base imponibile del contributo, poiché non deriva da un obbligo normativo ma da una scelta contabile.

Quanto al versamento del contributo di affrancamento, l’Agenzia ha ammesso la compensazione tramite modello F24 con crediti d’imposta acquistati ai sensi dell’art. 121 del d.l. n. 34/2020 (Superbonus), nel rispetto dei limiti e dei divieti di compensazione vigenti e mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

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