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Recepimento AIFMD II: le modifiche al TUF

19 Gennaio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Presentato alla Camera per il prescritto parere parlamentare lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2024/927 (AIFMD II), che modifica le Direttive 2011/61/UE (AIFMD) e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi.

La Direttiva (UE) 2024/927 modifica in modo organico la direttiva AIFMD sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), introducendo al contempo interventi di coordinamento e allineamento con la Direttiva 2009/65/CE (OICVM), con l’obiettivo di modernizzare il quadro europeo della gestione collettiva e rafforzarne la coerenza regolamentare.

Le finalità principali della riforma riguardano:

  • l’armonizzazione delle regole applicabili ai GEFIA che concedono prestiti
  • la definizione di un quadro robusto per la gestione della liquidità
  • il rafforzamento delle regole sulla delega di funzioni
  • la parità di trattamento dei depositari
  • l’ottimizzazione della raccolta dei dati di vigilanza.

L’intervento risponde all’esigenza di favorire canali di finanziamento alternativi a quello bancario, preservando al contempo stabilità e tutela degli investitori.

Elemento centrale è l’introduzione di una disciplina europea armonizzata per i FIA che concedono prestiti, definiti come tali i fondi la cui strategia consiste principalmente nella concessione di prestiti, ovvero il cui valore nozionale dei prestiti rappresenti almeno il 50% del valore patrimoniale netto.

La disciplina copre l’intera filiera del credito, includendo sia la concessione diretta sia quella indiretta tramite terzi o veicoli, specie quando il FIA o il GEFIA partecipano alla strutturazione del credito.

I GEFIA sono tenuti ad adottare procedure efficaci di concessione, valutazione e monitoraggio del rischio di credito, da riesaminare almeno annualmente.

Sono inoltre fissati limiti di leva: fino al 175% per i FIA aperti e al 300% per i FIA chiusi, con limiti più stringenti per i prestiti agli azionisti.

In materia di conflitti di interesse, è vietata la concessione di prestiti al GEFIA, al suo personale, al depositario, ai delegati o a soggetti del medesimo gruppo.

Gli Stati membri possono vietare la concessione di prestiti ai consumatori sul proprio territorio; se consentita, tale attività è soggetta alla Direttiva (UE) 2023/2225 sui contratti di credito ai consumatori e alla Direttiva (UE) 2021/2167 su gestori e acquirenti di crediti.

La riforma rafforza la disciplina della delega di funzioni, estendendola non solo alle funzioni di gestione del portafoglio e del rischio, ma anche ai servizi ausiliari, inclusa la gestione dei crediti per i GEFIA.

Sono inoltre potenziati gli obblighi di reporting, con comunicazioni dettagliate alle Autorità sugli accordi di delega.

Particolare attenzione è riservata alla gestione del rischio di liquidità, mediante l’introduzione di norme armonizzate sugli Liquidity Management Tools (LMTs): i GEFIA devono selezionare almeno due LMTs adeguati, da includere nei documenti costitutivi del fondo, e adottare procedure dettagliate per la loro attivazione e disattivazione, sempre nell’interesse degli investitori.

Lo schema di decreto legislativo di recepimento della AIFMD II non attua le disposizioni di cui agli artt. 1, par. 12, e 2, par. 7, della Direttiva, riguardanti il rafforzamento e l’ampliamento degli obblighi informativi sia per i fondi alternativi sia per i fondi UCITS, in quanto la loro applicazione è prevista a decorrere dal 16 aprile 2027.

Il rinvio è motivato dal fatto che tali obblighi presuppongono l’adozione, da parte di ESMA, dei progetti di RTS, previsti dal novellato art. 24 della Direttiva 2011/61/UE e dal nuovo art. 20-bis della Direttiva 2009/65/CE, che dovranno definire in modo puntuale contenuto, standardizzazione, modalità, frequenza e tempistiche delle segnalazioni.

Le disposizioni di attuazione modificano quindi il Testo unico della finanza (TUF) per attribuire a Consob e Banca d’Italia i poteri regolamentari e di vigilanza, nel rispetto del riparto di competenze già previsto.

A Banca d’Italia, sentita la Consob, è riconosciuta la facoltà di introdurre a livello nazionale LMTs ulteriori rispetto a quelli previsti dalla direttiva.

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