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Giurisprudenza

Oggetto della revocatoria ordinaria e differenze con l’azione di simulazione

26 Gennaio 2026

Cassazione civile, 31 ottobre 2025, n. 28867 – Pres. Scarano, Rel. Tassone

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28867 del 31 ottobre 2025, si è pronunciata sull’oggetto e gli effetti della revocatoria ordinaria, nonché sulla differente natura giuridica della revocatoria ordinaria rispetto all’azione di simulazione.

La revocatoria, ricorda la Corte, è quell’azione che mira a rendere inefficaci nei confronti del creditore gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, ed è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che opera esclusivamente nel rapporto tra creditore e debitore, e che mira a tutelare quest’ultimo da atti elusivi posti in essere dal primo.

Non può pertanto essere affermata una generalizzata estensione dell’azione revocatoria, ritenendola ammissibile in relazione ad atti posti in essere non già dal debitore, ma dai suoi aventi causa.

L’oggetto della revocatoria (l’atto compiuto dal debitore) è altro e diverso dagli effetti (inefficacia “a cascata” o “a catena”) dell’atto revocato: la revocatoria resta atto di conservazione della garanzia patrimoniale nel rapporto tra creditore e debitore, mirando ad evitare che quest’ultimo possa pregiudicare le ragioni del primo mediante la diminuzione del proprio patrimonio.

Essa non può essere estesa fino a colpire atti di terzi non debitori del creditore, pur se per quest’ultimo pregiudizievoli: relativamente a questi ultimi il rimedio va ricondotto alla azione extracontrattuale ex art. 2043 C.c.

Pertanto, mentre l’atto del debitore volto a eludere la garanzia del credito può costituire oggetto di revocatoria ex art. 2901 C.c., in quanto non è consentito al debitore sottrarre il proprio patrimonio alla garanzia del creditore, che ha anzi l’obbligo di conservazione della garanzia (art. 2740 C.c.), il terzo acquirente dal debitore non ha l’obbligo di mantenere capiente il proprio patrimonio verso un soggetto che non è suo creditore, sicché il suo atto di disposizione non viola l’obbligo di preservare la garanzia patrimoniale, ma può, se del caso, integrare illecito ex art. 2043 C.c.

L’azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio, o in giudizi differenti, in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l’una all’altra, senza che la possibilità di esercizio dell’una precluda la proposizione dell’altra:

  • la revocatoria è un’azione costitutiva presupponente un atto altrimenti produttivo di effetti
  • la simulazione assoluta è un’azione dichiarativa, al contrario intesa a far accertare l’inefficacia originaria dell’atto per diretta volontà delle parti.

Per la Corte, sotto quest’ultimo profilo, non è dunque conforme a diritto la motivazione dell’impugnata sentenza, cassandola con rinvio alla Corte territoriale.

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