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Disposizioni AE su bonus e stock option nel settore finanziario

31 Luglio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2026 n. 223895, sono state definite le modalità ed i termini di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 33, co. 2 ter, del D. L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, in materia di esclusione dall’applicazione dell’imposta addizionale del 10% per bonus e stock option ai dirigenti del settore finanziario.

In particolare, si ricorda come l’art. 1 co. 137, della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), ha introdotto nell’art. 33 del D. L. 78/2010, il comma 2 ter, il quale prevede, al ricorrere di specifici presupposti, la non applicazione dell’aliquota dell’imposta addizionale del 10% sugli emolumenti variabili che eccedono la componente fissa della retribuzione corrisposta ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore finanziario.

Il medesimo comma 2 ter stabilisce che attraverso un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate vengano definite le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni del comma stesso.

In attuazione di tale previsione normativa, quindi il presente provvedimento stabile i requisiti per la disapplicazione dell’imposta adizione, le modalità di versamento e altri adempimenti ed i termini di applicazione.

Secondo il Provvedimento, quindi, l’aliquota addizionale non trova applicazione qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • il soggetto che eroga gli emolumenti variabili effettua una corresponsione di un importo almeno pari a due volte l’addizionale complessivamente dovuta per il periodo di riferimento, a favore di uno o più enti del Terzo settore disciplinati dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), diversi dai soggetti che:
    • esercitano, direttamente o indirettamente, il controllo sul soggetto erogante le remunerazioni
    • sono sottoposti al controllo del soggetto erogante
    • risultano controllati dal medesimo soggetto che esercita il controllo sull’erogatore.
  • il versamento è commisurato all’importo complessivo dell’addizionale dovuta con riferimento al periodo d’imposta.

Le disposizioni del provvedimento in oggetto trovano applicazione con riferimento alle remunerazioni variabili corrisposte dal 1° gennaio 2026.

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