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MiFIR e informazioni per la trasparenza delle sedi di negoziazione

3 Giugno 2026
Di cosa si parla in questo articolo

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, il 1° giugno 2026, il Regolamento delegato (UE) 2026/392 del 20 febbraio 2026 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al Regolamento delegato (UE) 2017/577 per quanto riguarda il massimale del volume e la presentazione di informazioni a fini di trasparenza delle sedi di negoziazione.

Tale Regolamento si inserisce nel quadro Regolamento (UE) 600/2014 (MiFIR), ed è volto a recepire nel regolamento delegato 2017/577 le modifiche più recenti alla normativa primaria.

La Direttiva (UE) 2024/790 ha modificato la definizione di “internalizzatore sistematico” di cui all’art. 4, par. 1, punto 20) della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), sostituendo i precedenti criteri quantitativi con una valutazione qualitativa per determinare ciò che costituisce un modo frequente, sistematico e sostanziale e ha limitato detta valutazione ai soli strumenti di capitale. In aggiunta, ha lasciato, all’impresa di investimento, la possibilità di scegliere di diventare un internalizzatore sistematico per gli strumenti non rappresentativi di capitale.

Risulta, quindi, necessario aggiornare il Regolamento delegato 2017/577 eliminando l’obbligo per le sedi di negoziazione, i dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) di fornire alle autorità i dati utilizzati per valutare il rispetto dei criteri quantitativi pertinenti.

Attualmente i dati vengono comunicati tramite il formato XML, ma risulta necessario modificare il Regolamento delegato (UE) 2017/577 al fine di precisare che il citato formato dovrà essere utilizzato altresì per i dati comunicati ai fini dei calcoli che hanno luogo a date o frequenze predefinite.

ESMA e le autorità competenti potrebbero richiedere dati alle sedi di negoziazione, agli APA e ai CTP al fine di valutare i regimi di trasparenza e l’obbligo di negoziazione, e in occasione di queste richieste potrebbero essere richiesti formati differenti.

Tuttavia, per ridurre gli oneri per il mercato, le autorità dovranno preferire l’uso di dati già disponibili e ricorrere a richieste aggiuntive solo quando strettamente necessario.

La MiFIR II, si precisa, ha modificato la precedente MiFIR estendendo l’obbligo di conservazione dei dati a cinque anni per i gestori delle sedi di negoziazione, gli APA e i CTP. Tale modifica dovrebbe trovare riscontro nel Regolamento delegato (UE) 2017/577.

Alla luce della necessità di ridurre l’onere di segnalazione per i partecipanti al mercato, ESMA ha annunciato che i dati sulle operazioni comunicati a norma dell’art. 26 del Regolamento MiFIR saranno utilizzati per fornire la misurazione del volume totale di negoziazione per ciascuno strumento finanziario e le percentuali di negoziazioni che beneficiano della deroga basata sul prezzo di riferimento nell’Unione di cui all’art. 5 del citato Regolamento.

Per tale motivo vengono eliminati gli obblighi di segnalazione per le sedi di negoziazione e i CTP, nonché quelli da parte delle autorità competenti ad ESMA ai fini del meccanismo del massimale del volume di cui all’art. 7 del medesimo Regolamento. In aggiunta, viene meno anche l’allegato del Regolamento delegato (UE) 2017/577, che stabilisce i formati della relazione ai fini del meccanismo del massimale del volume.

L’art.7 del Regolamento delegato 2017/577 prevede che le autorità competenti trasmettano ad ESMA i dati ricevuti da sedi di negoziazione, APA e CTP relativi all’obbligo di negoziazione dei derivati. Poiché nella prassi questi soggetti inviano già i dati direttamente ad ESMA, viene quindi previsto nel regolamento modificato che possano trasmetterli direttamente.

Il Regolamento MiFIR II, inoltre, ha modificato la disciplina relativa al massimale del volume previsto dal Regolamento MiFIR, introducendo un unico massimale a livello dell’Unione del 7% in sostituzione del precedente doppio massimale.

Infine, il Regolamento MiFIR II ha escluso dalle operazioni soggette al massimale del volume le operazioni eseguite in virtù della deroga di cui all’art. 4, par. 1 lett. b) punto i) del Regolamento MiFIR ed ha attribuito alle sedi di negoziazione la facoltà di sospendere il ricorso alla deroga.

La Direttiva (UE) 2019/1024 ha, inoltre, introdotto una definizione armonizzata di “formato leggibile meccanicamente” applicabile agli enti pubblici. Risulta, quindi, necessario modificare l’art. 8 del Regolamento delegato (UE) 2017/577 relativo agli obblighi di pubblicazione di ESMA ai fini del massimale del volume.

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