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Giurisprudenza

Sulle inibitorie cautelari in materia di proprietà industriale

9 Giugno 2026

Corte di Giustizia UE, Sez. VIII, 23 aprile 2026, C-132/25 – Pres. E Rel. Spineanu-Matei

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione VIII, con sentenza del 23 aprile 2026, C-132/25 (Pres. E Rel. Spineanu-Matei) si è pronunciata in merito alla conformità al diritto UE del regime nazionale dell’art. 132 comma 4 CPI (Codice della proprietà industriale) con riguardo al mantenimento delle inibitorie cautelari in rapporto alla mancata tempestiva instaurazione del giudizio di merito.

Sul punto si ricorda come l’articolo 131 comma 1 del CPI disciplini le ipotesi di inibitorie a tutela di diritto di proprietà industriale,

Il successivo articolo 132 CPI comma 2 prevede che, se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest’ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

Laddove il giudizio di merito non sia iniziato nel termine perentorio di cui sopra il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

Tuttavia, il comma 4 del citato articolo 132 prevede che tali disposizioni non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito (c.d. “anticipatori”).

Tale regime normativo si differenzia da quello previsto dall’articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, che fissa i limiti di efficacia delle misure provvisorie e cautelari coerentemente con il solo comma 2 dell’articolo 132.

Nel rimettere la questione alla Corte di Giustizia UE, la Cassazione ha quindi posto il seguente quesito:

[se] l’articolo 9, paragrafo 5, della direttiva [2004/48] debba essere interpretato nel senso che osta alla previsione contenuta nella disposizione nazionale di cui all’articolo 132, comma 4, del [CPI] secondo cui la prescrizione dell’inefficacia del provvedimento cautelare in caso di mancato inizio del giudizio di merito entro un termine perentorio, contenuta nel comma 3 dello stesso articolo 132 del [CPI], non si applica ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 del [CPC] e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, potendo tuttavia, in tali casi, ciascuna delle parti iniziare il predetto giudizio di merito“.

Nel rispondere affermativamente a tale quesito, la CGUE ha precisato come la norma di cui al citato art. 9 non sia limitata ad alcune misure provvisorie, ma riguardi anche i provvedimenti che anticipano gli effetti della sentenza di merito.

Lo scopo di tale disciplina, infatti, è quello di impedire che dei provvedimenti di natura provvisoria rimangano in vigore per un tempo indefinito senza una pronuncia nel merito. In tale maniera vengono, quindi, evitati usi sproporzionati o abusivi delle misure temporanee e si evita la creazione di impedimenti al commercio legittimo.

L’art. 9 della Direttiva 2004/48 non può essere interpretato, quindi, in maniera da garantire il mantenimento di provvedimenti cautelari senza che il titolare del diritto promuova l’azione di merito, favorendo, in questo modo, il titolare del diritto di proprietà intellettuale a svantaggio del diritto di difesa del convenuto.

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