Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 8713 del 01 ottobre 2025 (Pres. A. Tina, Rel. N. Rizzo) si è espresso sull’onere della prova in tema di SCA in caso di operazioni di pagamento non autorizzate.
In particolare, ha accolto la domanda di rimborso presentata da un cliente nei confronti della banca rispetto ad una operazione di pagamento effettuata a seguito di un raggiro telefonico.
Nel caso di specie, il figlio del ricorrente, autorizzato ad operare sul suo conto, aveva ricevuto prima un SMS civetta che segnalava un pagamento anomalo, e successivamente una telefonata da due sedicenti operatori bancari, dai quali veniva indotto ad effettuare una operazione a loro dire necessaria a revocare il pagamento.
La banca eccepiva che nulla era dovuto in quanto l’operazione risultava correttamente autorizzata ai fini degli artt. 10 e 10-bis del D. Lgs. n. 11/2010 e, a tal fine, produceva la documentazione necessaria a dar prova dell’avvenuta strong customer authentication (SCA).
Tuttavia, secondo l’Arbitro la documentazione relativa allo specifico schema di autenticazione adottato – i.e., schema autorizzativo S55 (SMART OTP) – non consente di capire le concrete modalità autorizzative dell’operazione e, in particolare, i fattori di autenticazione adottati.
Il Collegio, pertanto, ha accolto il ricorso e condannato l’intermediario alla restituzione della somma.

