ESMA, con Q&A n. 2855/2026, ha chiarito quali fornitori di rating ESG costituiti dopo la data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/3005 possano beneficiare del regime transitorio di cui all’articolo 51.
ESMA, nella risposta alla questione posta, precisa come un fornitore di rating ESG costituito dopo il 1° gennaio 2025 possa beneficiare del regime transitorio se è un soggetto con legami strutturali con uno che già operava nell’Unione al momento dell’entrata in vigore del regolamento, indipendentemente dal fatto che tale soggetto fosse o meno stabilito all’interno o all’esterno dell’Unione in quel momento.
In tali casi potrebbe essere definito come “successor” (“successore”) della società che operava nell’UE, e quindi essere sottoposto ad analoghi requisiti autorizzativi, compresi quelli relativi al periodo transitorio.
Esempi di legami strutturali includono una controllata, un’affiliata, una denominazione commerciale condivisa, la proprietà intellettuale, la titolarità effettiva o partecipazioni di controllo.
Se un fornitore di rating ESG non ha tali legami strutturali, deve presentare domanda per operare nell’Unione attraverso una delle opzioni di cui all’articolo 4 (autorizzazione, equivalenza, avallo, riconoscimento) o, se del caso, notificarlo ad ESMA al fine di essere registrato nell’ambito del regime temporaneo per i piccoli fornitori di rating ESG ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1.

