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Consultazione EBA sui criteri per la determinazione del requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili (MREL)

1 Dicembre 2014
Di cosa si parla in questo articolo
EBA

L’EBA ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di Standard Tecnici di Regolamentazione (RTS) che specifica ulteriormente i criteri per stabilire il requisito minimo per fondi propri e le passività ammissibili (MREL) previsto dalla Direttiva per il recupero e la risoluzione bancaria (BRRD). Lo scopo di questi Standard è raggiungere un adeguato livello di convergenza nell’interpretazione e applicazione di questi criteri nell’UE, per assicurare un level playing field.

Gli istituti di credito con analoghi profili di rischio, possibilità di risoluzione e altre caratteristiche in ogni Stato Membro, dovrebbero avere livelli analoghi di MREL. La consultazione è aperta fino al 27 febbraio 2015.

La BRRD prevede un regime di risoluzione comune all’interno dell’Unione Europea, che permette alle autorità di risoluzione di gestire gli istituti di credito in dissesto e di assicurare la cooperazione tra i Paesi d’origine e i Paesi ospitanti. In futuro, gli azionisti e i creditori dovranno internalizzare l’onere del fallimento di una banca, minimizzando così l’azzardo morale e i rischi per i contribuenti.

Per impedire che gli istituti di credito strutturino le passività in un modo tale da compromettere l’efficacia del bail-in o di altri strumenti di risoluzione, la BRRD richiede che gli istituti di credito rispettino un requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili (MREL). Questo requisito non è rappresentato da una cifra fissa imposta dalla legge, ma va stabilito caso per caso dalle autorità di risoluzione. Per garantire coerenza, la BRRD stabilisce criteri comuni che le autorità di risoluzione devono applicare e gli standard tecnici specificano ulteriormente tali criteri minimi.

I criteri previsti dalla BRRD richiedono che le autorità di risoluzione prendano in considerazione materie che sono valutate anche per scopi di normativa prudenziale. Questi standard tecnici, pertanto, chiariscono come i requisiti di capitale dell’istituto di credito debbano essere collegati all’ammontare di MREL necessario ad assorbire le perdite e , ove necessario, a ricapitalizzare un’azienda dopo la risoluzione. Le autorità di risoluzione dovrebbero, di default, fare affidamento sulle valutazioni delle autorità di vigilanza riguardo il grado di perdita che una banca deve essere in grado di assorbire e il capitale di cui essa ha bisogno per operare.

Le autorità di risoluzione devono stabilire un MRL sufficiente ad attuare il piano di risoluzione. In particolare, i piani di risoluzione potrebbero individuare ipotesi in cui sottoporre a bail-in alcune passività sarebbe meno credibile o praticabile, seppur legalmente possibile. In questi casi, le autorità di risoluzione avrebbero bisogno di aumentare il MREL o prendere misure alternative (ad esempio intervenendo sul ranking delle passività in insolvenza). La bozza di RTS prende in considerazione anche l’effetto dei contributi del Sistema di garanzia dei depositi (DGS) sul costo di risoluzione.

Infine, la bozza di RTS propone che, per quel che riguarda gli istituti di credito a rilevanza sistemica, le autorità di risoluzione dovrebbero considerare la potenziale necessità, per questi istituti di credito, di poter avere accesso al meccanismo di finanziamento della risoluzione delle crisi qualora una risoluzione che faccia affidamento unicamente sulle risorse proprie dell’istituto creditizio non sia possibile. La BRRD stabilisce requisiti minimi di ripartizione degli oneri prima che si possa accedere al fondo di risoluzione.

Questi RTS sono compatibili con il term sheet per la Capacità di assorbimento totale delle perdite (TLAC) per le Banche di importanza sistemica globale (G-SIB) proposto dal Financial Stability Board. Laddove vi siano delle differenze derivanti dalla natura del mandato EBA ai sensi della BRRD, oltre al fatto che il requisito MREL della BRRD si applica alle banche che non sono G-SIB, queste differenze non impediscono alle autorità di risoluzione di dare attuazione al MREL per le G-SIB in modo coerente con il quadro internazionale.

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