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Illecito il comportamento della banca che comunica a terzi i dati personali relativi ad un preventivo di finanziamento

12 Febbraio 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Con Provvedimento 18 dicembre 2013 n. 588 il Garante per la privacy ha fornito importanti chiarimenti in materia di comunicazione a terzi dei dati personali forniti alla banca per un preventivo di finanziamento.

Nel caso di specie, il segnalante, su indicazione del proprio commercialista, si era recato presso una specifica banca per richiedere un finanziamento. Le risultanze dell’istruttoria, che avevano dato esito negativo, e che contenevano anche informazioni relative a protesti elevati nei suoi confronti del richiedente, erano state rese note anche allo stesso commercialista. Nel giustificare l’accaduto, la banca ha sostenuto di essersi limitata a conferito esclusivamente con il professionista quale “commercialista di fiducia” del richiedente, con la conseguenza che non si sarebbe potuta configurare alcuna “divulgazione” dei suoi dati personali.

Ad ulteriore riprova della liceità del proprio operato la banca ribadiva che era stato il commercialista a prendere contatti con la propria filiale, indirizzandovi anche il richiedente, e che lo stesso risultava deputato a curare la pratica. Successivamente, all’esito dell’istruttoria, la banca si sarebbe limitata quindi a dare contezza a persona che si considerava agire nell’interesse del richiedente del motivo per il quale il finanziamento non era stato concesso.

Nel considerare illecito il comportamento della banca il Garante, richiamando i propri precedenti orientamenti, ha ricordato come il titolare del trattamento ha l’obbligo, tra l’altro, di verificare il contenuto dell’eventuale rapporto giuridico che lo lega all’interessato, allo scopo di accertare se, nel caso specifico, possano essere poste in essere operazioni di trattamento di dati personali senza violare gli obblighi nascenti dalla legge o da un rapporto contrattuale.

Con specifico riferimento al caso in esame, il Garante evidenzia come la banca, non risulta aver mai concretamente verificato l’esistenza di un potere rappresentativo in capo al predetto professionista, con la conseguenza che la risposta allo stesso inviata per illustrare le ragioni dell’avvenuto diniego del finanziamento al richiedente, in mancanza di un qualsiasi titolo legittimante, ha dato luogo ad una comunicazione di dati personali a terzi non solo in assenza del preventivo consenso dell’interessato (art. 23 del Codice), ma anche in mancanza di uno dei suoi equipollenti (art. 24), in palese violazione del principio di liceità e correttezza posto dall’art. 11, comma 1, lett. a) del Codice.

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