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Distacco all’estero, smart working e reddito da lavoratore dipendente: chiarimenti AE

16 Settembre 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 590 del 15 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione del reddito da lavoro dipendente prodotto in smart working nel caso di distacco di un lavoratore all’estero.

In particolare, evidenzia l’Agenzia, per quanto concerne il computo dei giorni di effettiva permanenza del lavoratore all’estero, il periodo da considerare non necessariamente deve risultare continuativo: è sufficiente, infatti, che il lavoratore presti la propria opera all’estero per più di 183 giorni nell’arco di dodici mesi.

Tuttavia, il requisito del soggiorno nel Paese estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi, necessario ai fini dell’applicabilità della retribuzione convenzionale prevista dall’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, non si ritiene rispettato qualora nel predetto arco temporale la dipendente distaccata in Germania svolga la prestazione lavorativa in Italia in modalità di lavoro agile, soggiornando, pertanto, all’estero per un periodo non superiore a 183 giorni.

Più precisamente, lo svolgimento in Italia dell’attività lavorativa in smart working comporta la presenza fisica della dipendente nel paese e, conseguentemente, il mancato rispetto della condizione richiesta dal Legislatore nell’ipotesi in cui nell’arco di 12 mesi soggiorni in Italia per un periodo pari o superiore 183 giorni.

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