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La BCE istituisce il terzo programma di acquisto di obbligazioni bancarie garantite

24 Novembre 2014
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Il 4 settembre 2014 il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di avviare un nuovo programma di acquisto di obbligazioni garantite (CBPP3) che, insieme al programma di acquisto di titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (ABSPP) e alle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO), si pone l’obiettivo di rendere più agevole l’orientamento della politica monetaria della BCE, facilitando altresì l’erogazione del credito all’economia dell’eurozona.

Ai fini dell’attuazione del programma CBPP3, la BCE, con Decisione del 15 ottobre 2014 (BCE/2014/40) pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 22 novembre 2014, ha reso noti i criteri di identificazione degli strumenti obbligazionari idonei e delle controparti ammissibili.

Le obbligazioni garantite sono considerate idonee se, in aggiunta ai criteri già rispettati per i programmi precedenti (CBPP1 e CBPP2), siano soddisfatte ulteriori condizioni. Tra queste rivestono particolare interesse le previsioni relative alla valutazione della qualità creditizia, che dovrà essere di grado minimo 3 (pari ad un rating «BBB-» o equivalente emesso da una ECAI accettata nell’ambito dell’Eurosistema) e quelle del limite del 70 % dell’emissione per quanto riguarda la quota complessiva detenuta dalle banche centrali dell’Eurosistema (nell’ambito di tutti i programmi di acquisto di obbligazioni garantite e con riferimento ad ogni singolo codice ISIN). Specifici criteri sono, poi, previsti in caso di obbligazioni garantite emesse da soggetti sospesi dalle operazioni di credito dell’Eurosistema e per le obbligazioni che non raggiungono il rating idoneo a Cipro e in Grecia.

Per quanto riguarda, invece, l’identificazione delle controparti ammissibili, sia per operazioni definitive che per operazioni di concessione di titoli in prestito che riguardano obbligazioni garantite detenute nei portafogli CBPP3 dell’Eurosistema, la decisione della BCE conferma quanto già delineato nella decisione BCE/2011/14 con riferimento alle controparti interne partecipanti alle operazioni di politica monetaria e fa rientrare nel perimetro di ammissibilità anche ogni altra controparte che sia utilizzata dalle banche centrali dell’Eurosistema per l’investimento dei propri portafogli di investimento in euro (comprese le controparti non appartenenti all’area euro che sono attive nelle obbligazioni garantite).

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