05/07/2012
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Commissioni bancarie: fissati i limiti sugli affidamenti e sconfinamenti ex art. 117-bis TUB

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Decreto 30 giugno 2012
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato il Decreto di attuazione alle nuove norme di cui all’art. 117-bis del TUB in tema di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito.

Il Decreto, secondo il procedimento previsto dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. 385/1993 (TUB), è stato emanto in via d’urgenza dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Mario Monti, in qualità di Presidente del CIRC (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), su proposta della Banca d’Italia.

In particolare, come si legge nel comunicato stampa del MEF, la nuova disciplina interviene sulla struttura delle commissioni e prevede che, oltre ai tassi debitori sull’ammontare effettivamente utilizzato, siano consentite esclusivamente:

- per gli affidamenti, una commissione, onnicomprensiva, per la messa a disposizione dei fondi. La commissione non può eccedere lo 0,5% dell’accordato per trimestre;

- per gli sconfinamenti (scoperti di conto e utilizzi extrafido), una commissione di istruttoria veloce, espressa in misura fissa e in valore assoluto, commisurata ai costi.

Il Decreto si applica ad altre fattispecie per le quali si riscontrano analoghe esigenze di tutela del cliente, quali i contratti con i consumatori o i casi in cui esista un conto corrente sul quale sono regolate le operazioni disciplinate dall’art. 117-bis TUB, compresi gli sconfinamenti su conti di pagamento e su carte di credito.

Vengono altresì precisati alcuni profili applicativi in tema di affidamento e sconfinamento, per chiarire come calcolare e quali componenti di costo rientrino nella quantificazione delle commissioni applicabili, con finalità di trasparenza e confrontabilità delle offerte.

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