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Giurisprudenza

Società di comodo: vanno valutate le effettive condizioni di mercato

26 Febbraio 2020

Alessandro Lisi, Dottorando in Scienze Giuridiche, Università Bicocca di Milano

Cassazione Civile, Sez. V, 16 dicembre 2019, n. 33038 – Pres. Cirillo, Rel. D’Angiolella

Di cosa si parla in questo articolo

L’art. 30 comma 4-bis della Legge n. 724/1994 consente la presentazione dell’istanza di interpello in presenza di situazioni oggettive che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito. Tale previsione, per interpretazione unanime, è tesa a dare piena attuazione al principio di capacità contributiva, di cui la disciplina antielusiva è espressione, lasciando nel contempo spazio al diritto di difesa del contribuente, garantito dagli strumenti del contraddittorio e dalla necessità di una motivazione puntuale della condotta elusiva nell’avviso di accertamento.

In tal senso, l’impossibilità di conseguire il reddito presunto secondo il meccanismo di determinazione di cui all’art. 30, la cui prova è a carico del contribuente, non va intesa in termini assoluti bensì economici, avendo riguardo alle effettive condizioni del mercato.

Alla luce di tali principi, la disciplina delle società di comodo impone l’applicazione di parametri di valutazione del reddito minimo attinenti all’effettiva condizione di mercato e prescrive l’esame delle circostanze addotte dal contribuente per dare prova contraria alla presunzione di redditività minima.

 

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