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Giurisprudenza

Rimborso Iva: la durata del contratto di garanzia non subisce gli effetti di una norma sopravvenuta

26 Luglio 2017

Massimo Marchini

Cassazione Civile, Sez. III, 28 marzo 2017, n. 7884 – Pres. Travaglino, Rel. Cirillo

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza n. 7884 del 28 marzo 2017, la Suprema Corte ha stabilito che, in tema di rimborso Iva ai sensi dell’art. 38-bis del d.p.r. 633/1972, il prolungamento dei termini per l’accertamento in conformità a una norma sopravvenuta non si riflette anche sulla durata del relativo contratto di garanzia, salvo che lo stesso non contenga una diversa previsione.

Come noto il comma 5, dell’art. 38-bis del d.p.r. n. 633/1972, prevede che la durata della garanzia prestata sia pari a tre anni dall’esecuzione del rimborso e, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento.

La sentenza in commento trae origine da una polizza fideiussoria stipulata da un consorzio per ottenere l’anticipo del credito IVA risultante dalla dichiarazione dell’anno 2001. In particolare, l’agenzia delle entrate veniva chiamata in giudizio per ottenere l’anticipazione di quanto versato in considerazione del fatto che la polizza fideiussoria fosse scaduta.

L’amministrazione finanziaria, di contro, deduceva che la durata della garanzia fosse collegata direttamente ai termini necessari dell’accertamento tributario, i cui termini erano stati prorogati di due anni dalla legge del 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10.

Il caso specifico, sottolinea la suprema Corte, richiede di valutare se gli effetti prodotti dall’art. 10 della legge n. 289/2002 possano riflettersi anche sul contratto di garanzia esistente tra le parti in causa.

La Corte di Cassazione precisa che la polizza fideiussoria “si fonda pur sempre su di un contratto, cioè un atto di autonomia privata; ciò comporta che, in assenza di un’esplicita previsione contrattuale che colleghi la durata della garanzia ai termini fissati dalla legge per l’accertamento tributario, l’obbligazione del garante non può che rimanere fissata nei termini consensualmente definiti”.

Pertanto, il dilatarsi dei tempi per gli accertamenti dell’amministrazione finanziaria non estendere la validità temporale dell’obbligazione di garanzia, la cui efficacia è limitata alla durata del contratto. In caso contrario, continua la corte, “si perverrebbe all’assurdo risultato di consentire ad una delle parti contraenti di protrarre unilateralmente ed a proprio vantaggio la durata dell’obbligazione di garanzia”.

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