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Giurisprudenza

Cessione delle partecipazioni sociali e modifica di fatto del diritto particolare alla riscossio-ne di utili

8 Maggio 2020

Avv. Marta Pin – Dottoranda di ricerca in Impresa Lavoro Istituzioni (Curriculum diritto commerciale), Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Notaio in attesa di nomina

Tribunale di Milano, 06 aprile 2019 – G.U. Ricci

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano affronta la questione relativa agli effetti nei confronti dei terzi dell’annullamento delle deliberazioni assembleari. La parte ricorrente, sulla base del lodo arbitrale con il quale era stato pronunciato l’annullamento della delibera dei soci di una s.r.l. che aveva autorizzato un’operazione di cessione di partecipazioni sociali detenute dalla società medesima, richiede al terzo acquirente la restituzione delle quote oggetto di cessione.

A tal riguardo il giudice respinge la richiesta avanzata in quanto ai sensi degli artt. 2479-ter e 2377 c.c. l’annullamento della delibera fa salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera stessa e la buona fede dei terzi va “pacificamente intesa con riferimento ai motivi che hanno determinato l’annullamento”: a parere del giudice, pertanto, l’annullamento della delibera dei soci non può considerarsi opponibile nei confronti della parte cessionaria salvo che questa fosse a conoscenza dei motivi.

Nel caso di specie tale conoscenza è da escludersi in quanto “la decisione dell’Arbitro unico non poteva dirsi ex ante in alcun modo prevedibile tenuto conto delle motivazioni che la sorreggono, che tradiscono evidenti vizi logico-giuridici”.

Da tale affermazione sembra desumersi una diversa conclusione del giudice rispetto ad un’ulteriore questione affrontata nel corso del procedimento arbitrale: se la modifica “di fatto” di un diritto particolare costituisca modifica o estinzione del diritto particolare che deve essere autorizzata all’unanimità dai soci ai sensi dell’art. 2468 c.c. Il giudice pare non condividere quanto affermato nel lodo arbitrale: in quest’ultimo la delibera dei soci che aveva autorizzato l’operazione di cessione di partecipazioni sociali detenute dalla società era stata assunta a maggioranza e l’arbitro aveva ritenuto necessaria l’unanimità, ai sensi dell’art. 2468 c.c., in assenza di deroga statutaria, in quanto la cessione della partecipazione totalitaria detenuta avrebbe determinato “di fatto” uno svuotamento del contenuto economico del diritto particolare all’utile privilegiato riconosciuto ad un socio.

 

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