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Giurisprudenza

Suitability rule: l’intermediario deve valutare l’adeguatezza dell’operazione anche in assenza di informazione da parte del cliente

18 Aprile 2012

Tribunale di Pisa, 15 marzo 2012, n. 311

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 311 del 15 marzo 2012 il Tribunale di Pisa condanna la banca al risarcimento del danno nei confronti dell’investitore per violazione degli obblighi di adeguatezza (c.d. suitability rule) di cui all’art. 29 Regolamento Consob n. 11522 del 1998, Regolamento Intermediari, ratione temporis applicabile al caso di specie.

Tale disposizione prevede l’obbligo per l’intermediario di astenersi dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.

Sul punto il Tribunale di Pisa ricorda come l’intermediario sia tenuto a valutare l’adeguatezza dell’operazione anche qualora l’investitore si sia rifiutato di fornire le informazioni di cui all’art. 28, comma 1, lett. a) del regolamento Consob n. 11522/1998.

Tale interpretazione trova il proprio fondamento normativo nell’art. 29 dello stesso Regolamento, il quale prevede che l’intermediario utilizzi ogni altra informazione disponibile, anche diversa da quella fornita dai clienti, e quindi tenga conto di tutte le informazioni in suo possesso, quali ad esempio l’età, la professione, la pregressa ed abituale operatività nel mercato finanziario.

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