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Giurisprudenza

Revocatoria di rimesse bancarie: esenzioni e limiti

29 Luglio 2014

Giuseppe Rebecca, Dottore Commercialista, Studio Rebecca & Associati di Vicenza – Schio

Tribunale di Milano, 03 giugno 2014

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Milano (sentenza del 3 giugno 2014 – Estensore Dr.ssa Francesca Maria Mammone) è tornato ad occuparsi della revocatoria delle rimesse bancarie, ma si è trattato di un aspetto molto particolare.

Si era in presenza di un conto corrente di fatto al rientro da molti anni, tenuto aperto solo per convogliare eventuali vendite di immobili coperti da ipoteca a favore dello stesso istituto bancario.

Numerosi sono stati i versamenti, in più anni, in quel conto, e nel limitato periodo dei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento i versamenti sono stati due.

Ma ciononostante, l’importo a debito complessivo era aumentato, negli ultimi sei mesi, per via degli interessi passivi e delle spese, superiori ai versamenti stessi.

La banca si era difesa affermando che non c’era stato rientro, essendo appunto aumentato il saldo a loro credito, e che in ogni caso non si trattava di rimesse consistenti, essendo pari al 3% del loro credito complessivo.

Il Tribunale ha correttamente escluso l’applicazione tanto dell’art. 67, comma 3 n. 2 che dell’art. 70 l.f. in quanto “sono norme pensate per quei rapporti nei quali il correntista/debitore, effettuato un pagamento, abbia la possibilità di riutilizzare il denaro esistente sul conto e che, su tale presupposto, mirano ad evitare che versamenti funzionali a nuovi impieghi da parte del correntista o comunque seguiti da nuovi impieghi possano essere considerati pagamenti di per sé revocabili, esponendo l’accipiens al rischio di dover restituire ben più di quanto risoltosi effettivamente a suo vantaggio. Se infatti questa è la ratio dell’esenzione stabilita dall’art. 67 leg.fall. e della limitazione degli effetti della revocatoria prevista dall’art. 70 leg.fall., ben si comprende come esenzione e limitazione non possano operare se non in presenza di un rapporto continuativo che sia in concreto e non solo sotto un profilo nominalistico connotato dal meccanismo sopra descritto”.

I due versamenti sono stati invece considerati revocabili quali pagamenti di debiti scaduti ex art. 67, comma 2 l.f..

Anche la tesi dell’ipotizzata carenza di interesse da parte della curatela, in considerazione della natura ipotecaria del credito, è stata respinta, sulla base di consolidata giurisprudenza: “Sul punto, appare sufficiente rinviare alla condivisa giurisprudenza di legittimità che ha in più occasioni ritenuto l’infondatezza di analoghe eccezioni, statuendo che “il danno riconducibile agli atti negoziali e solutori, compiuti nel concorso dei presupposti di cui all’art. 67 legge fall., è “in re ipsa”, consistendo nella lesione della “par condicio creditorum”, ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all’uscita del bene dalla massa (a nulla rilevando che il prezzo sia poi utilizzato, eventualmente, dall’imprenditore fallito per pagare un creditore privilegiato), in aderenza alla funzione distributiva (antindennitaria) propria dell’azione revocatoria” (cfr. Cass. n. 23430/2012; Cass. n. 25571/2010; Cass. SU n. 7028/2006”.

Si tratta di una sentenza che si condivide totalmente.

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