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Giurisprudenza

Impugnabilità del lodo per violazione di norme di diritto e regime temporale della clausola compromissoria

26 Agosto 2015

Avv. Francesco Cristiano, Trifirò & Partners Avvocati

Corte d’Appello di Milano, 14 luglio 2015, n. 3061

Di cosa si parla in questo articolo

1.- Il caso.

Con domanda di arbitrato del 9 giugno 2010, la società Alfa attivava la clausola compromissoria prevista nel suo statuto del 21 ottobre 2004 e conveniva in sede arbitrale l’ex amministratore delegato Tizio, per sentire condannare quest’ultimo al risarcimento di tutti i danni dal medesimo cagionati all’azienda in virtù di plurime condotte di mala gestio.

La causa era decisa con lodo del 17 novembre 2011, a mezzo del quale il Collegio Arbitrale nominato accoglieva, pressoché integralmente, le domande dell’attrice.

Il lodo, successivamente dichiarato esecutivo, era quindi impugnato da Tizio avanti alla Corte di Appello di Milano con atto di citazione notificato ad Alfa in data 17 settembre 2012. L’impugnativa aveva ad oggetto una serie di motivi, tutti inerenti pretese violazioni di legge e\o errori nella valutazione delle prove asseritamente compiuti dal Collegio Arbitrale e che giustificavano, nella prospettazione di Tizio, la declaratoria di nullità del lodo in fase rescindente, oltre che l’obbligo della Corte di Appello di pronunziarsi sul merito della controversia in sede rescissoria. 

2.- La sentenza della Corte di Appello di Milano, sezione I civile, 14 luglio 2015, n. 3061

Instauratosi il contraddittorio, ad esito della precisazione delle conclusioni e del deposito degli atti finali, la Corte di Appello di Milano respingeva l’impugnativa di Tizio, evidenziando – in estrema sintesi – che:

  1. alla luce del vigente art. 829 comma 3 c.p.c., ratione temporis applicabile, erano da considerarsi inammissibili tutte le pretese violazioni di regole giuridiche, inerenti al merito della controversia, sollevate dall’impugnante;
  2. in ogni caso, non poteva trovare ingresso nel procedimento ex art. 828 c.p.c. la denunzia di pretesi vizi motivazionali o di una asseritamente non corretta valutazione delle prove da parte degli Arbitri, a fronte del principio assolutamente consolidato per cui “non può essere contestata a mezzo della impugnazione per nullità del lodo arbitrale la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri” (cfr., tra le altre: Cass. 24 giugno 2011, n. 13968; Cass. 28 febbraio 2006, n. 4397; Cass. 20 marzo 2003, n. 4078).

Il profilo a) sopra riportato merita approfondimento.

3.- La questione giuridica

La riforma dell’arbitrato introdotta con il D.Lgs. 40/06 ha profondamente novellato, tra l’altro, i casi di nullità – di cui all’art. 829 c.p.c. – deducibili in sede di impugnativa del lodo.

In particolare, per quanto qui interessa:

  1. l’art. 829 comma 2 c.p.c., nella versione previgente al D.Lgs. 40/06, prevedeva che “l’impugnazione per nullità è … ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile”;
  2. l’art. 829 comma 3 c.p.c., nella versione modificata dall’art. 24 del suddetto decreto, prevede oggi che “l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. E’ ammessa in ogni caso l’impugnazione delle decisioni per contrarietà all’ordine pubblico”.

La differenza tra i due regimi è evidente: mentre prima della riforma, il lodo poteva essere sempre impugnato per violazione di regole giuridiche, salvo che vi fossero previsioni contrarie nella clausola compromissoria, nel nuovo regime detta impugnativa è, invece, limitata ai soli casi in cui essa sia espressamente prevista nella convenzione arbitrale.

In buona sostanza, il D.Lgs. 40/06 ha ribaltato l’impostazione legislativa originaria, trasformando in (potenziale) eccezione quella che prima era la regola.

A fronte della sostanziale modifica così introdotta, è divenuto assolutamente rilevante delimitare gli ambiti di applicazione delle due opposte previsioni, sotto il profilo della disciplina di diritto intertemporale.

La questione si è ripetutamente posta nella prassi dei casi giudiziari ed è emersa anche nel giudizio in commento, stante il fatto che la clausola compromissoria contenuta nello statuto di Alfa del 21 ottobre 2004 non conteneva alcuna previsione specifica sui casi di impugnativa del lodo. In tale contesto, solo applicando il vecchio art. 829 comma 2 c.c. Tizio avrebbe potuto far valere eventuali violazioni di regole di diritto inerenti al merito della controversia.

La problematica sembrerebbe, invero, direttamente risolta dall’art. 27 comma 4 del D.Lgs. 40/06, secondo cui il nuovo art. 829 c.p.c. si applica “ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”, cioè in data posteriore al 2 marzo 2006.

L’applicazione di tale norma ha suscitato perplessità per le convenzioni di arbitrato stipulate prima della novella del 2006 e non modificate successivamente all’entrata in vigore della stessa. Ciò in ragione del mutato significato attribuito ex lege al silenzio mantenuto dalle parti in ordine alla possibilità di far valere in sede di impugnativa eventuali violazioni di regole di diritto attinenti al merito: il silenzio serbato in proposito implicava infatti la censurabilità del lodo sotto tale profilo al momento della stipula della clausola, mentre la precludeva all’atto dell’instaurazione del giudizio avanti alla Corte di Appello.

Reputando, da un lato, irragionevole un siffatto effetto, dall’altro, inaccettabile onerare le parti di provvedere alla modifica delle convenzioni di arbitrato stipulate anteriormente al 2 marzo 2006, parte della dottrina ha ritenuto che per dette convenzioni, quanto al motivo in esame, dovesse considerarsi vigente il regime impugnatorio anteriore alla riforma (cfr., in tal senso: C. Consolo, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, III ed., Padova, 2012, 562 e ss.; C. Mandrioli, Diritto processuale civile, III, XXII ed., Torino, 2012, 468, nt. 219).

Tale opinione è stata condivisa da una pronunzia della Corte di Cassazione (si tratta di Cass. 19 aprile 2012, n. 6148), secondo la quale l’applicazione del nuovo tenore dell’art. 829 c.p.c. anche alle convenzioni arbitrali stipulate antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. 40/06 contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., nonché con la regola generale in materia contrattuale per cui “le nuove disposizioni di legge sono irretroattive a meno che esse introducano una norma imperativa capace di incidere “sul contenuto dei contratti … che non hanno ancora avuto esecuzione alla data della sua entrata in vigore …” (così Cass. 19 aprile 2012, n. 6148).

A prescindere dalle esigenze – lato sensu di politica del diritto – sottese all’orientamento sopra citato, esso pare difficilmente compatibile con il tenore letterale dell’art. 27 comma 4 D.Lgs. 40/06 e, quindi, con l’intenzione a tale stregua manifestata dal Legislatore della riforma (in questo senso, tra gli altri: E. Marinucci, Commento subart. 829 c.p.c., in Commentario del codice di procedura civile diretto da Comoglio-Consolo-Sassani-Vaccarella, tomo IV, Torino, 2014, 863, in part. nt. 390).

La tesi favorevole ad una sorta di interpretatio abrogans dell’art. 27 comma 4 del D.Lgs. 40/06 è rimasta, peraltro, isolata in seno alla giurisprudenza di legittimità.

La successiva Cass. 17 settembre 2013, n. 21205, nel respingere un ricorso con il quale si sosteneva “l’inapplicabilità della novella processuale essendo la clausola compromissoria stipulata anteriormente al D.Lgs. 40/06”, ha infatti chiaramente statuito che “il novellato art. 829 cod. proc. civ. si applica, come indicato nel D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27 comma 4, ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato (nella specie introdotta il 12/2/2007) è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, a nulla rilevando, secondo il chiarissimo disposto della norma transitoria, il riferimento temporale alla clausola compromissoria”.

In senso pienamente conservativo del disposto dell’art. 27 comma 4 D.Lgs. 40/06 si sono espresse, inoltre, le Corti di merito. In particolare, con la sentenza in commento la Corte di Appello di Milano ha confermato la propria consolidata giurisprudenza per la quale il vigente art. 829 c.p.c. deve applicarsi a tutti i procedimenti arbitrali instaurati dopo il 2 marzo 2006, a prescindere dalla data di formazione della convenzione arbitrale (cfr., tra le altre, anche: App. Milano 18 aprile 2012, in www.ilcaso.it; App. Milano 7 novembre 2012, in www.ilcaso.it).

E’ stata altresì giudicata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina transitoria sancita dall’art. 27 comma 4 del D.Lgs. 40/06, a fronte della ritenuta sussistenza di un pieno potere discrezionale del Legislatore di introdurre nuove regole processuali (cfr. App. Firenze 25 ottobre 2011, citata in Commentario del codice di procedura civile diretto da L. P. Comoglio – C. Consolo – B. Sassani – R. Vaccarella, Commento subart. 829 c.p.c., Milano, 2014, 862).

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