Sanzioni tributarie: l’esenzione per incertezza normativa non è esclusa in caso di interpretazione ministeriale
Allegati
Cassazione Civile, Sez. Trib., 28 dicembre 2011, n. 29401
Con sentenza n. 29401 del 28 dicembre 2011, la Corte di Cassazione affronta il tema dell’esenzione del contribuente da responsabilità amministrativa tributaria per incertezza normativa oggettiva.
Richiamando i propri precedenti orientamenti, la Corte ricorda come, in generale, l’esenzione da sanzioni tributarie postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d'interpretazione normativa. Tale attività interpretativa deve essere demandata al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione.
Diversamente, la c.d. “interpretazione ministeriale”, sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola nè i contribuenti né i giudici, nè costituisce fonte di diritto.
Per tale motivo, le Istruzioni Ministeriali per la dichiarazione dei redditi non costituiscano elemento sufficiente ad escludere la ricorrenza della fattispecie di cui dell'art. 8 del d.lgs. 546/92 secondo cui “la commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce”.
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