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Giurisprudenza

Morte dell’imprenditore in costanza di concordato preventivo

25 Giugno 2021

Fabrizio Bonato

Cassazione Civile, Sez. I, 23 novembre 2020, n. 26567 – Pres. Genovese, Rel. Vella

Di cosa si parla in questo articolo

Con il provvedimento in commento, la Corte di Cassazione ha occasione di occuparsi di una peculiare fattispecie: la sorte del concordato preventivo di una persona fisica della quale – dopo l’omologazione – sopraggiunga il decesso.

In particolare, il curatore dell’eredità giacente del debitore concordatario ha impugnato per Cassazione ex art. 111 Cost. la decisione del giudice di merito che aveva rigettato l’istanza di estinzione della procedura concordataria motivata, appunto, in ragione dell’intervenuto decesso del debitore.

La Corte di Cassazione, preliminarmente, procede alla delibazione della questione di ammissibilità del ricorso, verificando la sussistenza dei presupposti di decisorietà e definitività che devono necessariamente fondare l’impugnazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

Nel caso di specie, richiamando costante giurisprudenza, la Corte ribadisce che è da negarsi la sussistenza dei presupposti di cui sopra in relazione a provvedimenti resi dal Tribunale in sede di reclamo contro decisioni di natura ordinaria (quali sono quelle rese dal giudice delegato nel contesto del concordato preventivo). E infatti, secondo la Corte, tali provvedimenti hanno natura endoprocedimentale e non potrebbero comportare un’incisione irrevocabile e irreparabile dei diritti soggettivi del debitore (o, come asserito nel caso di specie, degli eredi).

Sotto altro profilo, pur ritenendo inammissibile il ricorso per le ragioni esposte, stante la particolarità del caso di specie e l’assenza di precedenti giurisprudenziali in termini la Corte ha ritenuto di pronunciarsi – mediante pronuncia nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c. – sulla fallibilità dell’imprenditore concordatario deceduto dopo l’omologazione della procedura.

In particolare, anche sulla base della normativa applicabile ratione temporis al caso di specie (i.e., ante-riforma del diritto fallimentare), la concatenazione tra procedure concorsuali deve ritenersi applicabile anche laddove, tra le due procedure, sia intervenuta la morte del debitore concordatario, dovendo venire in rilievo la data dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo e non già il termine annuale di cui all’art. 10 e 11 della legge fallimentare.

La Corte, inoltre, richiama la natura del concordato preventivo quale “procedura concorsuale ed al contempo accordo concluso dall’imprenditore con i propri creditori” per affermare che, in definitiva, la procedura minore “deve essere rispettata anche dal curatore dell’eredità giacente, al pari di qualsiasi altro accordo o contratto concluso dal defunto prima della sua morte”.

In conclusione la Corte di Cassazione ritiene di affermare, in merito alla peculiare fattispecie descritta – il seguente principio di diritto nell’interesse della legge: “in tema di concordato preventivo avente natura liquidatoria, ove nel corso dell’esecuzione della procedura sopravvenga la morte del debitore concordatario, è applicabile, in via analogica, l’art. 12 legge fall., con la conseguenza che la procedura prosegue nei confronti dei suoi eredi, anche se costoro hanno accettato con beneficio d’inventario ovvero, nel caso previsto dall’art. 528 del codice civile, nei confronti del curatore dell’eredità giacente”.

 

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