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Giurisprudenza

Non costituisce realizzo di plusvalenze a fini fiscali la cessione di beni effettuata in esecuzione di una proposta di concordato

24 Luglio 2019

Vincenzo Pellegrino, collaboratore alla cattedra di diritto fallimentare e diritto bancario presso l’Università degli Studi di Salerno, praticante avvocato abilitato in Salerno

Cassazione Civile, Sent. Sez. V, 25 maggio 2018, n. 13122 – Pres. Virgilio, Rel. Fuochi Tinarelli

Di cosa si parla in questo articolo

In relazione alla disposizione di cui all’ art. 86 comma 5 Tuir, secondo cui “la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”, la Cassazione ha statuito che, per cessione, debba intendersi soltanto quella riferita a terzi atteso che, come rilevato in più occasioni, “malgrado le ambiguità della sua formulazione, essa riguarda (non la cessione dei beni ai creditori, ma) il trasferimento a terzi dei beni ceduti”.

Le cessioni che assumono rilievo, peraltro, sono solo quelle “effettuate in esecuzione della proposta di concordato”. La ratio della norma va individuata nella volontà del legislatore di favorire l’adesione alla procedura concordataria, evitando la nascita di un debito d’imposta che, sebbene successivo alla procedura stessa, possa gravare sulla medesima (e dunque, pregiudicare le ragioni dei creditori), nonché, sotto altro versante, nell’esigenza di impedire che, in capo a un soggetto che ha subito lo “spossessamento” dell’intero patrimonio, possa sorgere un’obbligazione relativa alle imposte reddituali, al cui pagamento quel soggetto non potrebbe adempiere, non disponendo di alcun mezzo per effetto del predetto spossessamento.

Va rilevato, peraltro, che la realizzazione di operazioni difformi al contenuto del concordato frustra la ratio di incentivazione, per cui non basta che esse siano state realizzate nel corso del concordato ma è necessario che ne siano attuazione autentica dello stesso.

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