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Giurisprudenza

Lo scioglimento ex art. 169-bis l. fall. dei contratti di anticipazione bancaria contro cessione di credito nel concordato preventivo

30 Luglio 2020

Sara Addamo, Dottoranda in Studi Giuridici Comparati ed Europei presso l’Università di Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 15 giugno 2020, n. 11524 – Pres. Didone, Rel. Fidanzia

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La Suprema Corte ha dichiarato l’improponibilità del ricorso straordinario per cassazione, a norma dell’art. 111 Cost., nei confronti del decreto emesso dal Tribunale che aveva rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento del Giudice Delegato con il quale, nella procedura di concordato preventivo, in applicazione dell’art. 169 bis l. fall., aveva autorizzato lo scioglimento del contratto di anticipazione bancaria in conto corrente contro cessione di credito (c.d. linea di credito autoliquidante).

Infatti, la richiesta del debitore di essere autorizzato alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso costituisce un atto di esercizio del potere di amministrazione e gestione dei beni del debitore e delle funzioni di direzione della procedura concorsuale, non deputato a risolvere controversie su diritti. Inoltre, la parte insoddisfatta dal provvedimento del G.D. può adire il giudice e contestare la ritenuta sussistenza (o insussistenza) dei presupposti per lo scioglimento del contratto attraverso una domanda da proporsi nell’ambito di un giudizio a cognizione piena.

Nondimeno la Corte ha espresso, a norma dell’art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto:

“L’art. 169 bis legge fall., che consente al debitore proponente un concordato di chiedere al giudice delegato lo scioglimento dei contratti pendenti, è applicabile al contratto-quadro di anticipazione bancaria contro cessione di credito o mandato all’incasso ed annesso patto di compensazione, fino quando la banca, nell’anticipare al cliente l’importo dei crediti non ancora scaduti vantati da quest’ultimo nei confronti dei terzi, non abbia ancora raggiunto il tetto massimo convenuto tra le parti.

L’art. 169 bis legge fall. è inapplicabile alla singola operazione di anticipazione bancaria in conto corrente contro cessione di credito o mandato all’incasso con annesso patto di compensazione, ancora in corso al momento dell’apertura del concordato, avendo la banca, con l’erogazione della anticipazione, già compiutamente eseguito la propria prestazione.

Il collegamento negoziale e funzionale esistente tra il contratto di anticipazione bancaria ed il mandato all’incasso con patto di compensazione, che consente alla banca di incamerare e riversare in conto corrente le somme derivanti dall’incasso dei singoli crediti del proprio cliente nei confronti di terzi, dando luogo ad un unico rapporto negoziale, determina l’applicazione dell’istituto della c.d. compensazione impropria tra i reciproci debiti e crediti della banca con il cliente e la conseguente inoperatività del principio di “cristallizzazione” dei crediti, rendendo, pertanto, del tutto irrilevante che l’attività di incasso della banca sia svolta in epoca successiva all’apertura della procedura di concordato preventivo”.

 

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