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Giurisprudenza

I finanziamenti-ponte concessi a società ammesse al concordato preventivo prima della novella all’art. 182-quater, comma 3, l. fall. non sono prededucibili

13 Marzo 2019

Federica Ventura, Praticante Avvocato presso Latham & Watkins

Cassazione Civile, Sez. I, 12 luglio 2018, n. 18489 – Pres. Magda, Rel. Fichera

Di cosa si parla in questo articolo

Il credito derivante dal cd.”finanziamento-ponte”, effettuato in funzione della presentazione della domanda di concordato dal socio di s.r.l. ammessa al concordato preventivo e poi fallita, concesso prima dell’entrata in vigore del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134 – che ha novellato l’art. 182-quater, comma 3, l. fall.– non può essere ammesso al passivo in prededuzione in assenza di una espressa deroga normativa al disposto di cui all’art. 2467 cod. civ.

Con la decisione in esame, la Suprema Corte ha chiarito che soltanto ai procedimenti di concordato preventivo introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, (e cioè, alle procedure di concordato preventivo presentate a partire dal giorno 11 settembre 2012) trova applicazione la novella di cui al comma terzo dell’art. 182-quater l. fall., che ha sancito la prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell’80% del loro ammontare,introdotta in deroga all’art. 2467 cod. civ., norma che “prevede ancora oggi che i finanziamenti effettuati dai soci alla società che si trovi in condizione di eccessivo squilibrio tra il patrimonio netto e l’indebitamento, siano postergati rispetto al soddisfacimento dei restanti creditori.”

Né può trovare applicazione ai finanziamenti-ponte effettuati dai soci il secondo comma dell’art. 111 l. fall. – come sostenuto dalla ricorrente nel caso di specie – che considera prededucibili i crediti sorti “in funzione” di una procedura concorsuale. Una siffatta interpretazione è infatti contraria alla ratio dell’intervento legislativo che ha introdotto l’art. 182-quater l. fall. con il dichiarato scopo di “favorire e promuovere l’erogazione di nuovi finanziamenti all’impresa in difficoltà da parte sia di intermediari bancari e finanziari che dei soci”, comportando tale obiettivo “l’esigenza di derogare alle disposizioni codicistiche in tema di postergazione e in particolare agli artt. 2467 e 2497-quinquies del codice civile.”

Ne consegue che, in assenza di una deroga espressa “che autorizzi una chiara eccezione alla regola codicistica della postergazione”, deve trovare applicazione il disposto dell’art. 2467 cod. civ., in forza del quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri crediti, essendo la natura postergata di tale finanziamento ostativa al riconoscimento di qualsivoglia trattamento preferenziale rispetto ai restanti creditori della società.

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