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Giurisprudenza

Concordato in bianco: inammissibile la domanda già rigettata nei due anni precedenti

23 Febbraio 2021

Silvia Motta

Corte d’Appello di Torino, 18 giugno 2020 – Pres. Silva, Rel. Morbelli

Di cosa si parla in questo articolo

Nella fattispecie in esame, la Corte d’Appello di Torino revoca per violazione dell’art. 161, nono comma, l. fall, il decreto di ammissione del concordato concesso dal Tribunale di Aosta ad una società che nei due anni precedenti aveva già depositato un primo ricorso ex art. 161, sesto comma, l. fall. dichiarato inammissibile.

Il Tribunale di Aosta aveva erroneamente ritenuto che l’art. 161, nono comma, l. fall. sancisse l’inammissibilità della domanda di concordato in bianco solo in caso di avvenuta presentazione di un piano concordatario e non di semplice deposito dell’istanza di pre-concordato successivamente dichiarato inammissibile. La Corte d’Appello ribalta la sentenza impugnata e precisa che l’interpretazione adottata dal Tribunale risulta palesemente contraria al chiaro tenore letterale dell’art. 161, nono comma, l. fall. Difatti, l’art. 161, nono comma, l. fall. dispone testualmente che “la domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti”.

Il commissario giudiziale aveva a sua volta sostenuto l’ammissibilità della seconda domanda di concordato in bianco. Secondo l’interpretazione del commissario giudiziale, l’art. 161, nono comma, l. fall., sarebbe volto esclusivamente ad evitare l’abuso da parte dei creditori dello strumento concordatario al fine di usufruire delle tutele previste dall’art. 168 l. fall. ossia dell’interruzione delle azioni esecutive e dell’impossibilità di proporne di nuove. Abuso che, nel caso in esame, non si sarebbe verificato poiché la prima domanda di concordato in bianco era stata dichiarata inammissibile prima che venissero concessi i termini per il deposito del piano. La Corte d’Appello smentisce anche tale interpretazione, poiché le tutele previste dall’art. 168 l. fall., decorrono dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e non da quella in cui il tribunale fissa il termine per la presentazione del piano e della proposta, sicché, nonostante la mancata concessione del termine per il deposito del piano, la società ha comunque beneficiato delle tutele previste dall’art. 168 l. fall. L’interpretazione suggerita dal Commissario Giudiziale porterebbe all’abuso delle tutele previste dalla norma ed alla violazione della ratio dell’art. 161, nono comma, l. fall.

Inoltre, il commissario giudiziale aveva ritenuto che, in ogni caso, il deposito della domanda di concordato piena e la conseguente ammissione alla procedura avrebbe comunque sanato eventuali criticità relative all’ammissibilità del deposito della seconda domanda. La Corte d’Appello rigetta anche tale interpretazione e fa presente che introdurre tale ipotesi di sanatoria significherebbe introdurre margini di opinabilità nell’applicazione di una norma che il tenore della stessa preclude, in quanto stabilisce una praesumptio juris et de jure di abuso del diritto nel caso di presentazione di un secondo ricorso per concordato in bianco entro i due anni dal deposito del primo dichiarato inammissibile.

 

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