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Giurisprudenza

Azienda confiscata: restituibili al creditore i beni concessi in godimento

19 Febbraio 2021

Federica De Gottardo, Dottoranda in diritto commerciale presso l’Università di Trento, Avvocato in Trento

Cassazione Penale, Sez. VI, 15 luglio 2020, n. 28350 – Pres. Petruzzellis, Rel. Di Stefano

Di cosa si parla in questo articolo

Il giudizio de quo ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con cui il Tribunale di Messina ha ammesso solo parzialmente la domanda di ammissione al passivo formulata dalla ricorrente, avente ad oggetto: (i) la restituzione dei beni concessi in leasing alla società, oggetto di una misura di prevenzione (confisca) ai sensi del d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia); (ii) il credito avente causa nel mancato pagamento dei canoni relativi alla locazione finanziaria. In particolare, la Banca ricorrente ha lamentato l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale laddove: (i) ha confermato l’inammissibilità – sancita in sede di approvazione dello stato passivo – della richiesta di restituzione dei beni, in quanto sottoposti a confisca; (ii) ha accolto solo parzialmente la domanda di insinuazione del credito relativo ai canoni di leasing, limitando l’importo del credito alle sole somme risultanti dalle scritture contabili della società confiscata, in quanto tale documentazione avrebbe avuto un “grado di attendibilità certamente maggiore” rispetto a quella prodotta dalla ricorrente.

Quanto alla prima censura, la Corte di Cassazione ha evidenziato la genericità delle motivazioni poste a fondamento della decisione di inammissibilità tanto del Giudice delegato quanto del Tribunale di Messina, laddove gli stessi si sono limitati a evidenziare come esulasse dalle loro competenze “l’accertamento del diritto di proprietà sui beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione”. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito la necessità di operare una distinzione tra l’ipotesi in cui la confisca di prevenzione abbia ad oggetto gli specifici beni di cui alla domanda di restituzione e il diverso caso in cui oggetto della confisca sia il compendio aziendale nel suo complesso. In tale secondo caso, infatti, lo stesso art. 58 del Codice Antimafia “prevede espressamente che il creditore possa agire in ragione dei suoi diritti su beni specifici nell’ambito del compendio confiscato”. Ciò, in quanto – ha precisato la Corte –“la natura dei diritti sui beni facenti parti del complesso aziendale non muta e, quindi, il rapporto rispetto ai beni in locazione finanziaria resta di detenzione qualificata e non proprietà”. Di conseguenza, ad avviso della Suprema Corte, nel caso in cui la confisca di prevenzione riguardi l’azienda nel suo complesso, il giudice di merito è chiamato a “valutare nel merito la richiesta di riconoscimento di un diritto della ricorrente sui bene che ne giustifichi la restituzione”.

Con la seconda censura, la ricorrente ha lamentato l’erronea valutazione della prova sull’entità del credito di cui è stata richiesta l’ammissione al passivo, nella parte in cui il Tribunale di Messina ha ritenuto – pur senza argomentare – che le scritture contabili della società confiscata fossero più attendibili di quelle prodotte dalla creditrice ricorrente. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio consolidato orientamento in merito al perimetro di applicazione dell’art. 2710 c.c., ai sensi del quale le scritture contabili, anche se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell’imprenditore che le ha redatte. Nello specifico, Corte ha chiarito che le scritture contabili dell’imprenditore, qualora quest’ultimo intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte, “sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se ed in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio”.Tali principi di diritto, ha precisato la Corte di Cassazione, che sono consolidati nella giurisprudenza civile relativa alla verifica giudiziale dei crediti nell’ambito del fallimento o dell’amministrazione straordinaria, “debbono essere ribaditi anche quanto alla verifica giudiziale dei crediti nell’ambito della procedura di liquidazione dei beni oggetto di sequestro o di confisca di prevenzione”.

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