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Giurisprudenza

Concordato preventivo: i principi espressi dal Tribunale di Reggio Emilia

28 Maggio 2013

Tribunale di Reggio Emilia 6 marzo 2013

Di cosa si parla in questo articolo

Con decreto del 6 marzo 2013 il Tribunale di Reggio Emilia ha espresso alcuni importanti principi in materia di concordato preventivo, riassunti nelle massime di seguito riportate.

1) A seguito del ricorso ex articolo 161 sesto comma, diretto ad ottenere la concessione di un termine per il deposito del piano e della proposta concordataria e della documentazione prevista dall’articolo 161 secondo e terzo comma, si apre un procedimento di natura concorsuale (che non è identificabile con il concordato preventivo), in quanto si svolge su tutto il patrimonio del debitore, su tutti i suoi beni, nell’interesse di tutti i creditori e sotto la sorveglianza dell’autorità giudiziaria.

2) Anche se l’articolo 173 della legge fallimentare non è direttamente applicabile all’ipotesi di ricorso per concordato preventivo c.d. in bianco, il tribunale può sempre procedere alla revoca del decreto di concessione del termine per la presentazione del piano, della proposta concordataria e della documentazione, in base all’articolo 161 ottavo comma, che prevede, in caso di violazione degli obblighi informativi da parte dell’imprenditore (e, a maggior ragione, in caso di violazione di obblighi sostanziali), l’instaurazione di un (sub)procedimento di revoca disciplinato dall’articolo 162, secondo e terzo comma.

3) La procedura concorsuale iniziata a seguito della concessione del termine ex articolo 161 sesto comma, è caratterizzata da un momento conservativo del patrimonio del debitore (mediante il blocco delle azioni esecutive e cautelari) e da uno dinamico (consistente nella gestione prudente e provvisoria dell’impresa, finalizzata alla formulazione di una proposta di soddisfazione basata su un piano). Ne deriva che il divieto di pagamento dei crediti pregressi e la facoltà, per l’imprenditore, di compiere gli atti di ordinaria amministrazione (tra i quali rientrano anche l’adempimento dei contratti pendenti) vanno conciliati come segue: (a) il divieto di pagamento dei crediti pregressi sussiste in tutte quelle situazioni giuridiche che si sono definitivamente cristallizzate in un rapporto di credito/debito; (b) per i rapporti giuridici pendenti nei quali le prestazioni delle parti non sono ancora eseguite o compiutamente eseguite, laddove il rapporto prosegua non vi è – di regola – divieto di pagamento dei crediti anteriori, a meno che il rapporto sinallagmatico non sia caratterizzato da un contratto di durata dal quale sorgono coppie di prestazioni isolabili sotto il profilo funzionale ed economico (fattispecie che ricorre, ad es., nei contratti di somministrazione).

4) I finanziamenti effettuati tra società appartenenti al medesimo gruppo involgono un delicato giudizio sulla corrispondenza dell’atto ai principi di corretta gestione imprenditoriale e societaria (articolo 2497 primo comma codice civile), sul bilanciamento degli interessi di tutte le società coinvolte (articolo 2497 ter), sugli eventuali vantaggi compensativi (articolo 2497 primo comma secondo periodo) e sulla certezza o sulla probabilità o possibilità che la società erogante riceva una seria ed incontestabile contropartita a seguito del finanziamento predetto. Pertanto, se – di regola – in una situazione economica e finanziaria fisiologica i predetti finanziamenti non contrastano con divieti di legge, nell’ipotesi in cui una o tutte le società del gruppo si trovino in situazione di insolvenza, l’attività di trasferimento deve essere qualificata come di straordinaria amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 161 settimo comma.

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